Split payment e fattura P.A. nelle farmacie


Le differenze tra i destinatari dello split payment e della fattura elettronica P.A.
Split payment e fattura P.A. nelle farmacie
Scissione dei pagamenti (o "split payment") e fattura elettronica verso la pubblica amministrazione (o fattura PA) sono i due argomenti più gettonati sul fronte contabile delle farmacie in questo inizio d’ anno. In altro articolo si erano paventate le pesanti conseguenze finanziarie e burocratiche qualora fosse passata la linea "fondamentalista" dell’ inclusione della distinta contabile riepilogativa nel nuovo meccanismo della scissione. Per una volta tanto non è stato così, essendo stato accolto dall’ Agenzia delle Entrate quale esimente la natura di "corrispettivo" e non di "fattura" della DCR.

Per cui il passaggio della circolare n. 1 E del 9 febbraio 2015 dell’Agenzia dove si afferma che "la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’ art, 21 del D.P.R. n.633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad. es. piccole spese) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste" ha convinto le unità sanitarie locali a consentire la redazione della distinta con l’ ordinario addebito dell’ IVA, in molti casi revocando precedenti e contrarie prese di posizione e facendo presumere, a maggior ragione, che l’ attuale riepilogo mensile rimarrà immune anche dall’ obbligo della fattura elettronica.

Ma split payment e fattura PA non sempre vanno di pari passo. Sempre la circolare 1/2015 ricorda che l’ ambito di applicazione soggettivo è limitato ai seguenti soggetti:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) comprese le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). come pure Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali e gli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche;
- enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

E, per meglio individuarli, l’Agenzia consiglia di consultare l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cosiddetto IPA) nelle categorie:
- "Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici" - codice L8;
- "Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" - codice L34;
- "Aziende Sanitarie Locali" - codice L7 ;
- "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali" - codice L35;
- "Città Metropolitane" - codice L45;
- "Comuni e loro Consorzi e Associazioni" - codice L6;
- "Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni" - codice L12;
- "Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica" - codice C11;
- "Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado" - codice L33;
- "Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica - AFAM" - codice L43;
- "Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale" - codice C2;
- "Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato" - codice C1;
- "Province e loro Consorzi e Associazioni" - codice L5;
- "Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni" - codice L4;
- "Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni" - codice L18;
- "Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici" - codice L17.

Mentre quindi i destinatari dell’ innovazione dello "split" sono solo coloro che rientrano in alcune sezioni dell’ IPA, i soggetti ai quali si è obbligati ad emettere la fattura PA, sono quelli riportati nell’intero indice, il quale contiene anche la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. E’ all’IPA infatti che fa riferimento per una puntuale individuazione dei soggetti interessati la circolare congiunta del MEF e della Presidenza del consiglio dei ministri n. 1 del 31 marzo 2014 "bypassando" di fatto la normativa che imporrebbe la consultazione del lunghissimo elenco, annualmente aggiornato, curato dall’ ISTAT, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. In estrema sintesi non sempre una pubblica amministrazione applicherà la scissione mentre sarà in ogni caso obbligatoria l’ emissione del documento elettronico.

Di ciò si ha riscontro anche nel tracciato record in formato XML che occorre seguire per la corretta compilazione della fattura PA. E’ stato infatti da poco inserito un flag che prevede la scelta tra "fatturazione immediata", "fatturazione differita"(anche se questa opzione non ha più senso essendo stata di fatto abrogata) ed appunto "scissione dei pagamenti".

Ci si troverà quindi di fronte, quando si dovrà fatturare a soggetti che non siano pacificamente qualificabili come "non pubblici", a diverse difficoltà del tutto inedite:
- Individuazione se il cliente rientra nell’ elenco IPA ai fini della fatturazione elettronica;
- Individuazione se il cliente rientra nelle categorie dell’ IPA soggette allo "split", ricordando peraltro che l’ Agenzia precisa, ancora nella circolare 1/2015, che il richiamo alle categorie elencate potrebbe non essere esaustivo e che qualora sussistesse dubbi sull’ applicabilità della scissione si potrà inoltrare specifica istanza di interpello.

Nessun problema ovviamente se il cliente è l’ interlocutore più classico della farmacia, e cioè l’Azienda sanitaria locale. In questo caso non vi sono dubbi: l’ operazione, in tutti i casi in cui venga emessa la fattura, è soggetta sia alla scissione dei pagamenti a partire dal 1 gennaio 2015 sia alla fattura PA a partire dal 31 marzo 2015. Con un`incidenza di costo amministrativo considerevole sia in termini di tempi di compilazione che di costi di emissione soprattutto in considerazione che i servizi ed i beni addebitati alle ASL da parte delle farmacie hanno un valore medio piuttosto basso.
Ulteriore conferma della complessità creatasi, concerna la situazione delle farmacie comunali: come è noto, ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, le stesse possono essere gestite nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

Orbene solo le farmacie condotte in economia ed a mezzo di consorzi tra comuni rientrano sia nella cessione dei pagamenti che nella fatturazione PA; tutte le altre, comprese quelle costituite tra il comune ed i privati non dipendenti, non essendo incluse né nell’ elenco dell’ IPA né tantomeno in quello ISTAT non vengono considerate "pubbliche amministrazioni" e quindi sono escluse da entrambi gli obblighi.

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di Stefano De Carli

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