Stabilita’ 2015: ampliato il Reverse charge
Ecco quali sono le nuove categorie soggette al Reverse charge
La legge di stabilità 2015 ha apportato significative novità in materia di applicazione del reverse charge Iva, prevedendo nuove ipotesi di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d’imposta e l’ obbligo di inversione contabile da parte del cessionario o committente
A far data dal 1° gennaio 2015:
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, indipendentemente dal codice attività attribuito al soggetto, occorre aver riguardo esclusivamente all’oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il committente della prestazione stessa. Deve trattarsi di prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo Iva, di conseguenza sulle prestazioni rese nei confronti di un condominio o di privati, l’Iva continua ad essere applicata con le modalità ordinarie.
In base a quanto sopra detto pare abbastanza evidente che i settori interessati dalla novità si possono individuare nelle seguenti attività, sempre con il solo riferimento alle prestazioni di servizi relative agli edifici:
- pulizia generale di edifici ed altre attività di pulizia specializzata di edifici;.
- servizi di disinfestazione;
- demolizione;
- installazione di impianti elettrici in edifici, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti elettronici;
- installazione di impianti idraulici di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti di spegnimento anticendio, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti di irrigazione per giardini, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di ascensori e scale mobili, relativa manutenzione e riparazione;
- intonacatura e stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività non specializzate di lavori edili (muratori), altri lavori di completamento e di finitura degli edifici;
Alle nuove prestazioni di servizi espressamente individuate, a partire dal 1°gennaio 2015, è ora applicabile il meccanismo del reverse charge ai sensi del comma 6, lettera a-ter, dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972.
A far data dal 1° gennaio 2015:
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, indipendentemente dal codice attività attribuito al soggetto, occorre aver riguardo esclusivamente all’oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il committente della prestazione stessa. Deve trattarsi di prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo Iva, di conseguenza sulle prestazioni rese nei confronti di un condominio o di privati, l’Iva continua ad essere applicata con le modalità ordinarie.
In base a quanto sopra detto pare abbastanza evidente che i settori interessati dalla novità si possono individuare nelle seguenti attività, sempre con il solo riferimento alle prestazioni di servizi relative agli edifici:
- pulizia generale di edifici ed altre attività di pulizia specializzata di edifici;.
- servizi di disinfestazione;
- demolizione;
- installazione di impianti elettrici in edifici, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti elettronici;
- installazione di impianti idraulici di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti di spegnimento anticendio, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di impianti di irrigazione per giardini, relativa manutenzione e riparazione;
- installazione di ascensori e scale mobili, relativa manutenzione e riparazione;
- intonacatura e stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività non specializzate di lavori edili (muratori), altri lavori di completamento e di finitura degli edifici;
Alle nuove prestazioni di servizi espressamente individuate, a partire dal 1°gennaio 2015, è ora applicabile il meccanismo del reverse charge ai sensi del comma 6, lettera a-ter, dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972.
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