Stabilità 2016, agevolazioni sulle compravendite immobiliari


Applicazione dell’aliquota agevolata del 2% anche per la “seconda prima casa” e detrazione Iva del 50% per l’acquisto di immobili di classe energetica
Stabilità 2016, agevolazioni sulle compravendite immobiliari
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2015 n. 302 e in vigore dall’1 gennaio 2016, ha introdotto due importanti agevolazioni in ambito immobiliare, prevedendo ai commi 55 e 56 dei benefici fiscali considerevoli in caso di compravendita.

Il comma 55 dei 999 totali di cui è composta la Legge di Stabilità 2016 regolamenta la possibilità di acquistare una seconda "prima casa" usufruendo dell’aliquota agevolata del 2%.
Il comma 56 prevede la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda il 50% dell’IVA dovuta per l’acquisto di un immobile a destinazione residenziale di classe energetica A e B di nuova costruzione.

Il nuovo comma 55 della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il comma 4-bis alla nota II-bis) dell’Articolo 1, Tariffa Parte 1 ("Atti soggetti a registrazione in termine fisso" in materia di "agevolazioni prima casa" che afferma: "L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4".

I citati requisiti finora necessari per godere dell’aliquota agevolata del 2% sono:
"a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (...)".

In conclusione, in base alla nuova normativa introdotta, un soggetto che è già proprietario di un appartamento ha la facoltà di usufruire delle agevolazioni per la "prima casa" pagando un’aliquota agevolata del 2% anche per l’acquisto della "seconda prima casa", a patto che venda entro un anno di tempo dalla nuova compravendita la vecchia "prima casa".

La seconda agevolazione fiscale, si è detto, riguarda la possibilità di detrarre il 50% dell’IVA pagata dall’Irpef lorda nel caso di acquisto di un immobile ceduto da un’impresa costruttrice e rientrante nelle classi energetiche A e B. La detrazione è prevista per le compravendite effettuate fino al 31 dicembre 2016 e va ripartita in dieci quote annuali uguali. A tal proposito, è possibile la detrazione annuale fino al raggiungimento dell’ammontare totale dell’Irpef dovuta. Non si ha diritto, cioè ad alcun credito di imposta nel caso la quota annuale di detrazione Iva sia superiore alla quota annuale di Irpef dovuta.

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di Dott. Davide Andreazza

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