Stalking: notifica della richiesta di archiviazione
E' normativamente prevista la notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione nel reato di stalking?

La legge sul 'femminicidio', l. 15 ottobre 2013, n. 119, nell'intento di tutelare maggiormente le vittime di reati violenti, introduceva la previsione che, in deroga a quanto previsto dall'art. 408 c.p.p., allorquando l'Ufficio di Procura addivenisse alla decisione di avanzare al competente Gip richiesta di archiviazione, ne fosse dato avviso alla persona offesa a mezzo di notifica da eseguirsi a cura del P.M.
La persona offesa, a sua volta, aveva il potere di presentare opposizione, nel termine di di venti giorni, pari cioè al doppio di quello ordinariamente previsto.
Si poneva però nella prassi la problematica se anche il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612 bis, c.p rientrasse nel novero dei reati realizzabili con "violenza alla persona", in relazione ai quali sarebbe pertanto applicabile la disposizione citata.
Il problema sorgeva in quanto le modalità di esecuzione della condotta di stalking non presuppongono necessariamente una forma di violenza fisica esercitata nei confronti della p.o.
Se però può certamente escludersi che le molestie eventualmente costitutive del reato di atti persecutori non possano certo essere qualificate come espressioni di condotte "violenti", il problema dell'applicabilità dell'art. 408, comma 3 bis c.p.p. allo stalking si pone invece certamente in relazione alle minacce.
Tale questione veniva pertanto rimessa alle S.U. che venivano chiamate a pronunciarsi "se l'espressione normativa violenza alla persona, di cui agli artt. 408, comma 3 bis c.p.p., introdotto con l'art. 2, comma primo, lett. G d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, e 393 e 649, comma terzo c.p., comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se di conseguenza il reato di cui all'art. 612 bis c.p. sia incluso fra quelli per i quali il citato art. 408, comma 3 bis c.p.p. prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione".
Ebbene, a seguito della camera di consiglio del 29 gennaio 2016, le Sezioni Unite davano soluzione affermativa al quesito, precisando altresì che la stessa soluzione si imponeva anche con riguardo al reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., il quale, configurando una ipotesi di reato necessariamente abituale, può essere costituito da una serie di fatti che acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo, ma che, sebbene possano essere singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato.
La persona offesa, a sua volta, aveva il potere di presentare opposizione, nel termine di di venti giorni, pari cioè al doppio di quello ordinariamente previsto.
Si poneva però nella prassi la problematica se anche il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612 bis, c.p rientrasse nel novero dei reati realizzabili con "violenza alla persona", in relazione ai quali sarebbe pertanto applicabile la disposizione citata.
Il problema sorgeva in quanto le modalità di esecuzione della condotta di stalking non presuppongono necessariamente una forma di violenza fisica esercitata nei confronti della p.o.
Se però può certamente escludersi che le molestie eventualmente costitutive del reato di atti persecutori non possano certo essere qualificate come espressioni di condotte "violenti", il problema dell'applicabilità dell'art. 408, comma 3 bis c.p.p. allo stalking si pone invece certamente in relazione alle minacce.
Tale questione veniva pertanto rimessa alle S.U. che venivano chiamate a pronunciarsi "se l'espressione normativa violenza alla persona, di cui agli artt. 408, comma 3 bis c.p.p., introdotto con l'art. 2, comma primo, lett. G d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, e 393 e 649, comma terzo c.p., comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se di conseguenza il reato di cui all'art. 612 bis c.p. sia incluso fra quelli per i quali il citato art. 408, comma 3 bis c.p.p. prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione".
Ebbene, a seguito della camera di consiglio del 29 gennaio 2016, le Sezioni Unite davano soluzione affermativa al quesito, precisando altresì che la stessa soluzione si imponeva anche con riguardo al reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., il quale, configurando una ipotesi di reato necessariamente abituale, può essere costituito da una serie di fatti che acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo, ma che, sebbene possano essere singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato.
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