Stampa e segreto istruttorio: orientamenti CEDU


Cosa ne pensa in materia la Corte di Strasburgo?
Stampa e segreto istruttorio: orientamenti CEDU
La Corte di Strasburgo, che vigila sul rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ci spiega come la stampa rappresenti il più importante guardiano della democrazia (watchdog of democracy, caso Dupuis et autres c. France). È compito della stampa informare la collettività e dare a tutti i cittadini gli elementi sui quali formare le loro opinioni; in mancanza, la collettività vive nell’ignoranza di ciò che accade e non può reagire ad abusi, desideri di egemonia, colpi di stato, perché semplicemente non se ne accorge, ne resta ignara.
Ovviamente, allorquando la stampa inizia ad occuparsi di un settore delicato, quale quello della giustizia, possono crearsi problemi, soprattutto quando c’è di mezzo il segreto istruttorio. Cosa ne pensa in materia la Corte di Strasburgo?
Nella pronuncia DUPUIS AND OTHERS v. FRANCE, (2007) la Corte ha affrontato la problematica del segreto istruttorio (soprattutto dal §44 e ss.), occupandosi della vicenda di due giornalisti francesi, Dupuis e Pontaut, condannati dai Tribunali francesi per aver utilizzato informazioni coperte da segreto istruttorio, poi pubblicate nel loro libro Les Oreilles du President (Le orecchie del presidente). Il libro si concentrava sulle "operazioni di intercettazione dell'Eliseo", un sistema illegale di intercettazioni telefoniche e archiviazione, orchestrato dal più alto ufficio dello Stato francese ai danni di numerose figure della società civile, compresi giornalisti e avvocati. A detta delle Autorità Giudiziarie francesi, la pubblicazione del libro poteva inoltre essere dannosa per la presunzione di innocenza del sig. GM, vice direttore dell'ufficio privato del presidente Mitterrand al momento degli eventi e sottoposto a indagini poiché ritenuto responsabile delle intercettazioni telefoniche illegali.
La CEDU, considerando:
- l’importanza dell’argomento di pubblico dibattito, la veste politica di vari personaggi, elementi che elevano l’intensità di quell’esigenza in grado di giustificare la limitazione del diritto di cronaca
- il fatto che preesisteva copertura mediatica e che non fosse plausibile una lesione della presunzione d’innocenza
- la correttezza dei giornalisti, da un punto di vista di veridicità delle notizie
riscontrava la violazione della libertà di espressione, canonizzata nell’art. 10 della Convenzione, da parte dei Tribunali francesi, non essendo giustificata la limitazione del diritto/dovere di informare su di un argomento così importante per la collettività.
Nel caso BÉDAT v. SWITZERLAND (2016 - sentenza della Grande Camera), la CEDU enuncia più compiutamente i parametri in base ai quali debbono essere giudicate le violazioni dell’art.10 in danno dei giornalisti, e, di conseguenza, il margine repressivo accordato agli Stati.
I criteri possono così sintetizzarsi:
le modalità con cui il giornalista è entrato in possesso degli atti secretati; il contributo dell’articolo ad un pubblico dibattito; l’influenza dell’articolo sul procedimento penale; l’interferenza nella vita privata dell’accusato; la proporzionalità della sanzione imposta.
Tali criteri sono il frutto di un’evoluzione giurisprudenziale, nel cui ambito assume rilievo anche la sentenza AXEL SPRINGER AG v. GERMANY (2012), in cui la Corte ha riscontrato violazione dell’art.10 e quindi l’ingiusta condanna del giornalista, dando peso preponderante all’importanza del dibattito pubblico.
L’orientamento giurisprudenziale sopra descritto trova ulteriore conferma in occasione della più recente pronuncia Affaire Y v. Switzerland (2017), relativa ad un giornalista condannato dai Tribunali elvetici per aver pubblicato alcuni stralci di materiale processuale riservato riguardante un’inchiesta sulla pedofilia. La CEDU, facendo applicazione dei sopra elencati parametri, ha rigettato il ricorso, evidenziando il fatto che l’articolo incriminato si fosse soffermato su dettagli inutili, assolutamente non necessari a soddisfare le esigenze di interesse della collettività.

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di avv. Chiara Temeroli

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