Start up innovative, ultima novità


Start up innovativa. Il Ministero fornisce il modello standard dell'atto costitutivo
Start up innovative, ultima novità
Con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico le nuove imprese innovative (c.d. start-up innovative) con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della cultura imprenditoriale, dell'innovazione e della mobilità sociale.

In materia di start up innovative, la legge 24 marzo 2015, n. 33, ha inteso incentivare l'avvio di attività imprenditoriale introducendo una disciplina semplificata sotto il profilo della forma dell'atto costitutivo delle suddette imprese.
L'atto costitutivo delle società che assumono la forma di "start-up innovative" o di "incubatori certificati" potrà essere, infatti, redatto mediante atto pubblico oppure mediante atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), e cioè attraverso un documento informatico firmato digitalmente.
La normativa ha inoltre demandato al Ministro dello sviluppo economico la redazione di un modello uniforme da trasmettere al competente ufficio del registro delle imprese.
Tale modello è stato fornito con decreto del 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2016 n. 56.

Il decreto rende possibile costituire una start-up innovativa in forma di srl, senza l’ausilio necessario del notaio ma, appunto, semplicemente compilando il modello standard per l'atto costitutivo.
Tali atti, quindi, potranno essere redatti in forma elettronica a norma dell’art. 24 del C.A.D, oppure avvalendosi dell’Ufficio delle Imprese per autenticare le sottoscrizioni e procedere in tempo reale all’iscrizione.

Tuttavia, bisognerà attendere un successivo decreto direttoriale, che conterrà modulistica, istruzioni per l’iscrizione al Registro Imprese e specifiche tecniche per la trasmissione online.
Ovviamente dovranno essere rispettati tutti i requisiti previsti nell’articolo 25 del decreto legge 179/2012, di seguito riassunti:
- Iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese;
- oggetto sociale prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico;
- costituzione da non più di 60 mesi (cinque anni);
- nessuna distribuzione di utili
- non quotata;
- dal secondo anno di attività il capitale sociale non può superare i 5 milioni di euro
- ulteriori requisiti in termini di spese per ricerca e sviluppo, titoli di studio dei dipendenti, marchi e brevetti.

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di Moretto dr.ssa Marzia

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