Status giuridico del concepito


Status giuridico del concepito e risarcimento del danno in caso di morte del padre in conseguenza di un sinistro stradale
Status giuridico del concepito
L’art. 1 c.c., stabilisce che "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita", quindi l’acquisizione della capacità di essere titolari di situazioni giuridiche attive e passive sorge al momento della nascita.
Nel corso degli anni, sull’argomento, si sono contrapposti diversi orientamenti, sia dottrinali che giurisprudenziali.
In particolare, una prima posizione escludeva che il nascituro potesse considerarsi come un soggetto provvisto di una propria soggettività e capacità giuridica, essendo il suo acquisto condizionato sospensivamente all’evento nascita.
Da qui la necessità che l’evento lesivo si verifichi sempre durante la vita del soggetto, non potendo, altrimenti, configurarsi alcun diritto al risarcimento dei danni cagionati da condotte verificatesi prima della nascita del danneggiato.
Tale tesi veniva superata anche alla luce dell’evoluzione sociale e normativa che ha evidenziato l’esigenza di una maggiore tutela del bene vita fin dal momento del concepimento, sia a livello nazionale che a livello sovranazionale.
Pertanto, considerata la vigenza del fondamentale principio della centralità della persona umana, "il concepito nascituro, già in quanto tale, deve ritenersi soggetto giuridico titolare di diritti personali fondamentali, pur se azionabili, anche ai fini risarcitori, dopo il verificarsi dell’evento nascita di cui all’art. 1 c.c." (Cass. Civ. Sent. 10741/2009).
Specificato che il nascituro è un soggetto giuridico titolare di diritti personali e fondamentali, non una "parte "del corpo materno, si passa ad evidenziare che tipo di responsabilità si trova in capo al soggetto terzo che provoca la morte del padre a causa di sinistro stradale.
A tal proposito, è fondamentale analizzare l’art. 2054 c.c. che disciplina un’ipotesi di responsabilità speciale rispetto a quella generale ex art. 2043 c.c.
Mentre l’art. 2043 c.c. prevede la responsabilità per fatto illecito derivante dalla violazione del principio del neminem laedere, l’art. 2054 c.c. si riferisce alla responsabilità per il danno cagionato dalla circolazione di un veicolo.
La succitata norma, al comma 1, dispone che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Ne deriva che il conducente del veicolo sarà obbligato a risarcire tutti i danni causalmente ricollegati alla sua condotta, ex art. 2059 c.c., ai sensi del quale "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".
La norma di cui sopra va interpretata nel senso di riferirsi alla lesione di tutti gli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra cui è ricompreso il legame parentale, ossia tutti i danni risarcibili ad un soggetto per la morte di un parente.
Specificatamente, l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera ma piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Tuttavia, il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto non è in re ipsa e, come tale, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento.
In ragione di ciò, non si tratta di un "danno cagionato al nascituro", bensì di un danno causato ad un soggetto già nato, dovendo ravvisarsi questo nella nascita e futura crescita in assenza di un padre, mediante una condotta posta in essere antecedentemente alla sua nascita.
A questo proposito, giova rilevare che, ai fini del risarcimento del danno, non sia richiesta alcuna contemporaneità tra la condotta che lo ha cagionato ed il manifestarsi dello stesso (Cass. Civ. sez. III, 3 maggio 2011, n. 9700).
In conclusione, la madre potrà agire, in qualità di titolare della responsabilità genitoriale e perciò legale rappresentante del nascituro ex art. 320 c.c., al fine di far accertare i danni subiti dalla stessa in conseguenza dell’evento lesivo ascrivibile al terzo che ha prodotto l’evento dannoso.

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di Avv. Quirino Ciccocioppo

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