Statuto standardizzato delle start-up innovative


Il Mise ha chiarito quando è utilizzabile il modello standard per le modifiche allo statuto delle start-up innovative
Statuto standardizzato delle start-up innovative
Con la circolare Mise n. 560010 del 27/12/2017 è stato affrontato il tema dell’utilizzo del modello standard di cui al d.m. 28 ottobre 2016 (che disciplina l’atto costitutivo/statuto "senza notaio") ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese, in occasione dell’aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti. La discriminante risiede, da un lato, nell’aumento di capitale con contestuale sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento e, dall’altro, nell’aumento di capitale con sottoscrizione del capitale e versamento dei decimi in modo non contestuale. Secondo il corretto ragionamento seguito dal Mise, nel primo caso si può modificare direttamente lo statuto "standardizzato", in quanto è nell’ambito della stessa delibera assembleare che viene verificato l’esito dell’aumento di capitale. Nella seconda ipotesi il modello standard di cui al d.m. 28 ottobre 2016 non può essere utilizzato e pertanto si dovrà ricorrere all’intervento del notaio. Ciò in quanto in tal caso si verifica uno "sdoppiamento" del procedimento formale: l’iscrizione presso il Registro delle imprese della decisione assembleare di aumento del capitale sociale prevede solo modalità e termini dell’operazione societaria, senza ancora modiche allo statuto (modifiche che verranno apportate in un momento successivo).

Aumento di capitale senza notaio
Il Mise ha esaminato un quesito esposto dall’ufficio del registro delle imprese di Varese, relativamente al caso di un aumento di capitale con sovrapprezzo interamente sottoscritto da un terzo che quindi entra nella compagine sociale, con le seguenti particolarità:
1) relazione del presidente: si tratta dell’unico spazio a testo libero previsto dalla procedura informatica, dunque è il documento nel quale vengono riportati i fatti salienti dell’operazione secondo quanto previsto dal codice civile (nel caso di specie: le motivazioni e le modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale, con relativa applicazione di sovrapprezzo; attestazione della rinuncia alla sottoscrizione e dunque all’opzione da parte dei soci; contestuale sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale da parte del terzo preventivamente individuato e invitato all’assemblea);
2) sottoscrizione degli atti anche da parte del terzo, pur non ancora titolare del diritto di voto, ma intervenuto all’assemblea con un ruolo decisamente rilevante, e relativo riferimento specifico nella formula dell’autenticazione;
3) possibilità di procedere con atto standard, viste la contestuale esecuzione dell’aumento e l’immediata modifica dello statuto.

L’assenso del Mise
In questo caso decisione di aumento del capitale, sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento sono contestuali; inoltre, sempre contestualmente, è possibile procedere alla modifica dello statuto, purché l’esito dell’aumento si verifichi nell’ambito della stessa assemblea.

Aumento di capitale con notaio
Una start-up innovativa già costituita intende modificare il capitale sociale, disponendo un aumento dello stesso, che sarà offerto in sottoscrizione, previa rinuncia dei soci alla sottoscrizione con prelazione, a due soggetti terzi, che diverrebbero pertanto nuovi soci.
In sede di iscrizione della delibera di aumento di capitale sociale senza contestuale sottoscrizione, di regola l’ufficio iscrive nel registro il contenuto della delibera e i termini di esecuzione, mentre lo statuto rimane invariato quanto al capitale sociale. Lo statuto aggiornato con il nuovo importo del capitale sociale sarà depositato nel registro delle imprese solo con la domanda di iscrizione della sottoscrizione totale dell’aumento (se aumento inscindibile) o della sottoscrizione parziale (se aumento scindibile).

Il diniego del Mise
Nel caso in cui la decisione di aumento del capitale sociale ex art. 2481-bis c.c. e la sottoscrizione del capitale e il versamento dei decimi di legge non siano contestuali, non può essere utilizzato il modello standard di cui al d.m. 28 ottobre 2016.

Scioglimento
Secondo il Mise l’utilizzabilità dei modelli standard al fine dello scioglimento e della messa in liquidazione delle start-up innovative in forma di srl sembra inerire solo l’ipotesi di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 6 (per deliberazione dell’assemblea).

Articolo del:


di Pagamici Bruno

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse