Stepchild adoption


Gli ultimi sviluppi della giurisprudenza sull`adozione internazionale
Stepchild adoption
È di pochi giorni fa - 25 febbraio 2016 - l’approvazione in Senato del maxiemendamento proposto dal Governo in relazione al progetto di legge Cirinnà, che ha riconosciuto le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso, stralciando tuttavia la norma relativa all’adozione, da parte di un soggetto omosessuale, del figlio del partner (c.d. stepchild adoption).
Diverse sono le proposte ora formulate da diversi esponenti perché anche alle coppie omosessuali sia riconosciuto tale diritto, ma nel frattempo cosa succede fuori dalle mura del Parlamento?
Il 24 febbraio 2016, proprio il giorno precedente alla votazione in Senato del DDL Cirinnà, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata del Tribunale per i Minorenni di Bologna con riferimento all’adozione di due donne omosessuali.
Il caso riguardava due donne americane, ciascuna madre di un minore, che avevano ottenuto in Oregon ciascuna l’adozione del figlio dell’altra.
Giunte in Italia le due donne si sono rivolte al Tribunale per i Minorenni di Bologna chiedendo il riconoscimento della sentenza straniera di adozione, pronunciata in data 22 gennaio 2004, con la quale il Tribunale di Prima Istanza dello Stato dell'Oregon aveva disposto l'adozione piena della minore X in favore dalla ricorrente.
Tuttavia, i giudici bolognesi hanno rimesso alla Corte Costituzionale "la questione di legittimità costituzionale degli arti. 35, 36 della legge 184/1983 nella parte in cui come interpretati secondo Diritto vivente - non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)".
Ritiene la Consulta che "Il Tribunale di Bologna ha erroneamente trattato la decisione straniera come un'ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri", e per tale motivo la questione di legittimità deve essere dichiarata inammissibile.
Le norme di cui agli artt. 35 e 36 della l. 184/83 si riferiscono infatti all’adozione di un minore straniero da parte di cittadini italiani.
Diverso era il caso sottoposto al vaglio del Tribunale per i Minorenni di Bologna, in cui le donne non erano cittadine italiane, bensì americane.
La ricorrente dunque non avrebbe dovuto agire ai sensi delle norma relative all’adozione internazionale, bensì, eventualmente, chiedendo alla Corte d’Appello competente il riconoscimento della sentenza estera ai sensi degli artt. 64 e segg. della L. 218/95.

Peraltro, il percorso velatamente indicato dalla Consulta, è stato di recente oggetto della nota sentenza n. 2543, resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 1 dicembre 2015, con cui i Giudici meneghini hanno riconosciuto nel nostro ordinamento gli effetti dell’adozione legittimante del figlio del coniuge effettuata in Spagna da due donne italiane ivi residenti e coniugate secondo l’ordinamento spagnolo.

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di Avv. Filippo Lo Surdo

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