STOP alla solidarietà negli appalti


Committenti e appaltatori non saranno più costretti a richiedere la certificazione di regolarità ritardando i pagamenti alle imprese
STOP alla solidarietà negli appalti
Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2014, ha definitivamente abrogato la responsabilità solidale fiscale negli appalti, sopprimendo i commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.
Una novità positiva, dunque, visto che tale solidarietà si traduceva in una farraginosa burocrazia sia per gli appaltatori che per i committenti.
La norma soppressa prevedeva:
- la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuto dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto
- una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al committente, da 5.000,00 a 200.000,00 euro, nel caso in cui lo stesso avesse pagato il corrispettivo all’appaltatore senza aver prima ottenuto dallo stesso la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, fossero stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Erano previste diverse modalità per effettuare il controllo:
- acquisire, prima del versamento del corrispettivo, documentazione adeguata per verificare che gli adempimenti fossero stati correttamente eseguiti dal subappaltatore
- ottenere, da uno dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e degli abilitati alla trasmissione telematica, una asseverazione attestante che gli adempimenti fossero stati regolarmente effettuati
- ottenere dal subappaltatore una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente: a) il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente erano state versate; b) gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, erano stati effettuati.

Ora, come anticipato, preso atto che la disciplina prevista dai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del decreto legge n. 223/2006 implicava "oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero" il Governo ha deciso di abrogarla.
Per l’efficacia della soppressione occorre solo attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi l’entrata in vigore del provvedimento. Un volta pubblicata la soppressione però non avrà effetto retroattivo, e dunque relativamente ai periodi pregressi la solidarietà nonchè le sanzioni a carico del committente, restano.

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di Studio Busin

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