Stop contanti per il pagamento delle retribuzioni
Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni dal 1° luglio 2018. Art. 1, comma 910 L. n° 205/2017
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro dovranno corrispondere la retribuzione mediante strumenti di pagamento tracciabili.
L'obbligo si applica ai rapporti di:
- lavoro subordinato;
- ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n° 142/2001.
Restano esclusi:
- i rapporti di lavoro domestico e le pubbliche amministrazioni D.Lgs. n°165/2001.
Le retribuzioni dovranno essere corrisposte con i seguenti strumenti:
- bonifico sul conto IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici anni).
In caso di violazione delle modalità di pagamento si applicherà la sanzione amministrativa da € 1.000 a €. 5000.
L'elaborazione del testo, ancorchè curata con scrupolosa attenzione, esprime l'opinione dell'autore e non impegna nessuna responsabilità
L'obbligo si applica ai rapporti di:
- lavoro subordinato;
- ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n° 142/2001.
Restano esclusi:
- i rapporti di lavoro domestico e le pubbliche amministrazioni D.Lgs. n°165/2001.
Le retribuzioni dovranno essere corrisposte con i seguenti strumenti:
- bonifico sul conto IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici anni).
In caso di violazione delle modalità di pagamento si applicherà la sanzione amministrativa da € 1.000 a €. 5000.
L'elaborazione del testo, ancorchè curata con scrupolosa attenzione, esprime l'opinione dell'autore e non impegna nessuna responsabilità
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