Stop del fisco alle compensazioni "rischiose"

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento in compensazione, ritenute DAL FISCO sospette.
PREMESSE
Dal 24.04.2017, per effettuare le compensazione, anche parziali, tra differenti Tributi devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione direttamente dall'Agenzia delle Entrate (fisco on line) o da intermediari abilitati, pena il rifiuto dell'intera delega di pagamento. NON E’ AMMESSO IL PAGAMENTO TRAMITE HOME BANKING ED ALLO SPORTELLO BANCARIO.
Dal 2010 è vigente il diritto di precedenza dell’utilizzo dei crediti per il pagamento delle cartelle esattoriali tramite il modello RUOL (all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010).
NUOVA SITUAZIONE DAL 29 OTTOBRE 2018
In aggiunta alle limitazioni sopra riportate CHE RIMANGONO dal prossimo 29 ottobre 2018, le deleghe di pagamento presentante saranno selezionate per l'applicazione secondo la tipologia dei debiti pagati, dei crediti compensati e la valutazione della coerenza dei dati riportati nel modello F24 e se del caso di procederà ad una specifica istruttoria
a) Primo controllo automatico preliminare
Nella prima fase di controllo automatizzato del pagamento in compensazione, ritenuto sospetto, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, mediante una ricevuta, la sospensione della delega e la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento e durante questo periodo non viene effettuato l'addebito sul conto corrente indicato, nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24.
b) Controllo di merito
L’ufficio procede alla verifica specifica In questa fase, comunque, il contribuente può richiedere l'annullamento dell'intera delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Prima che intervenga lo scarto, il contribuente, qualora lo ritenesse opportuno, può inviare all'Agenzia delle Entrate tutti gli elementi informativi ritenuti necessari per lo sblocco della delega di pagamento e riguardanti il controllo dei crediti precedentemente utilizzati.
c) Esito
Se emergono problemi la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
Qualora, invece, dall'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega viene eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.
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