Strade dissestate, la PA-custode e il risarcimento danni


Capita spesso di incorrere in sinistri, anche pedonali, con conseguenti lesioni personali a causa delle cattive condizioni stradali
Strade  dissestate, la PA-custode e il risarcimento danni
Capita spesso di incorrere in sinistri, anche pedonali, con conseguenti lesioni personali, a causa delle cattive condizioni di strade comunali e provinciali. In tali casi l’Ente gestore-propietario della strada in questione, quale custode ex art. 2051 cc,è responsabile del danno arrecato a terzi.

La configurabilità della responsabilità della PA presuppone, però, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato imputando tale responsabilità a chi è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, considerandosi custode chi ne controlla di fatto le modalità d’uso e conservazione. La responsabilità sarà, pertanto, esclusa dal fortuito, fattore che atterrà non più alla colpa ma al profillo causale dell’evento riconducibile non alla cosa in custodia, ma ad un elemento esterno (anche ascrivibile al fatto del terzo o dello stesso danneggiato), dotato dei caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità.

La responsabilità della PA presuppone che il soggetto a cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come custodia (potere di sorveglianza e di modifica dello stato, con esclusione di analogo potere da parte di altri); accertato tale potere e accertato il danno causato dall’anomalia della cosa in custodia, la responsabilità del custode (e quindi della PA) sussisterà, salvo che l’evento - in assenza comunque di un eventuale difetto di diligenza del custode - si sia verificato in modo improvviso e imprevisto (ad es. situazione di pericolo provocata dallo stesso danneggiato o da terzi).

Sotto il profilo probatorio, il danneggiato è tenuto unicamente a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, mentre la PA, per liberarsi, dovrà come sempre provare l’intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.

La PA, pertanto, incontra concreti limiti al suo agire discrezionale proprio nell’obbligo di vigilanza e controllo dei beni demaniali derivanti dalle norme di legge e di regolamento nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo.
Così ragionando anche la semplice mancanza di segnalazione fa sussistere un’insidia la sui prova non può essere posta a carico del danneggiato.
L’insidia o trabocchetto può, infatti, sul piano probatorio considerarsi rilevante laddove alla PA è consentito dare la cd. prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione potenzialmente pericolosa e produttiva di danno al fine, in sostanza, di far valere la propria mancanza di colpa.

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di Avv. Marta Vacca

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