Strisce blu: quali possibili motivi di impugnazione


Quando la contravvenzione per avere parcheggiato sulle strisce blu è illegittima
Strisce blu: quali possibili motivi di impugnazione

La multa sulle strisce blu rappresenta certamente un'infrazione considerata da molti ingiusta, perchè da un lato l'utente della strada deve pagare una certa somma di denaro per ogni ora di utilizzo del parcheggio dall'altro non viene ad acquisire alcun tipo di vantaggio, visto che il parcheggio non è custodito. Diversi possono essere i motivi di impugnazione eccone alcuni.

Mancata contestazione immediata della multa

Nel verbale di contravvenzione troviamo scritto molto spesso: “Motivo della mancata contestazione immediata: assenza del trasgressore e del proprietario“. Una precisa norma l'art. 200 comma 1 la prevede però: “Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”. Gli agenti accertatori troppo spesso giustificano la mancata applicazione della norma in conseguenza dell'assenza del trasgressore e del proprietario. Bisogna ovviamente sottolineare che la stessa norma non esclude la sua applicazione per alcune tipologie di situazioni.

Si applica sempre pone solo una minor rigore in caso di contestazione impossibile. Comminare una multa in violazione delle norme sulla sosta regolamentata ossia per le strisce blu determina sempre che nell'autovettura non ci sia nessuno, la motivazione di assenza del trasgressore e proprietario per questo tipo di multe non trova alcun significato si tratta di una clausola di stile. Ovvio è che l'auto parcheggiata proprio perché tale poche volte ha qualcuno al suo interno, ma ragionando in questo modo la norma l'art. 200 comma 1 non si dovrebbe applicare mai il che è in contrasto con il dettato della norma che solo in casi eccezionali consente che non venga osservata.

La mancata esposizione del ticket per il prolungamento della sosta non costituisce violazione al c.d.s.

Un altro possibile motivo di contestazione è dato dalla circostanza che la mancata esposizione del ticket per il prolungamento della sosta non costituisce violazione al c.d.s., ma inadempimento contrattuale così come prescritto dal Ministero dei Trasporti potendo i comuni chiedere il pagamento del residuo dovuto agendo con la azione giudiziaria di inadempimento contrattuale davanti al giudice ordinario senza avere l'obbligo di comminare alcuna sanzione. Vedere nota del MIT n. 53284 del 12 maggio 2015.

Eccessiva presenza di strisce blu rispetto alle strisce bianche

Sussiste una precisa norma l'art. 7 comma 8 c.d.s. che prevede: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Quindi il Comune deve necessariamente consentire aree di parcheggio libero.

Su questo punto la Corte di Cassazione è molto chiara: “è nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un'area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un'area di parcheggio libera" (sentenza SS.UU. n. 116 del 9 gennaio 2007). Anche il Ministero dei Trasporti ha sancito con la circolare (prot. N° 1712 del 30.03.2012) che devono esserci parcheggi liberi nelle vicinanze delle strisce blu.

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n° 18575/2014 ha sancito che, nel giudizio di fronte al giudice di pace ,grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7 C.d.S., comma 8.

Illegittimità delle strisce blu poste sulla carreggiata 

L’articolo 7 comma 6, del Codice della Strada, sostiene che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. Quasi sempre i Comuni violano questa norma del codice della strada mettendo le strisce blu direttamente sui lati della carreggiata. I parcheggi sono aree o infrastrutture poste fuori della carreggiata art. 3, n. 34, C.d.S.: “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei veicoli”. Le fasce di sosta laterale per loro natura non sono aree di parcheggio poiché poste all' interno della carreggiata. Quest' ultima costituita dalla parte della strada nella quale scorrono i veicoli oltre che dalle fasce di sosta laterale.

Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. Le “strisce Blu” poste dai Comuni ai margini delle strade, all' interno della carreggiata, invece, che in apposite aree di parcheggio sono illegittime e le contravvenzioni comminate su tale aree vanno annullate dai giudici.

L'articolo di legge indicato nella contravvenzione deve essere corretto rispetto alla fattispecie contestata altrimenti la multa va annullata

Molto spesso nel leggere un verbale di contravvenzione non ci si rende conto che quanto indicato in esso non è corretto rispetto alla condotta per la quale la multa è stata comminata. Si afferma ad esempio che la multa è stata comminata in violazione di una certa condotta ma l'articolo applicato ed indicato nella multa riguarda tutt' altra fattispecie. Ebbene in questi casi il verbale di contravvenzione va annullato. Il giudice di Pace di Roma si è espresso in tal senso annullando un verbale di contravvenzione vedere la sentenza Giudice di Pace di Roma 16594/21.

Il Comune ha l'obbligo di contestare esattamente le motivazioni assunte in sede di giudizio in caso contrario la multa va annullata

Di fronte a precise contestazioni sulla legittimità della contravvenzione il Comune convenuto in giudizio deve esattamente contestarle provando il suo buon diritto altrimenti ai sensi dell' art. 2697 c.c. la contravvenzione verrà annullata dal giudice.

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di Gianluca Di Natale

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