Strumenti di diagnostica COVID-19: esenzione IVA

Con i lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del D.L. 183/2020 (decreto c.d. Milleproroghe che dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo) è stata inserita una disposizione di interpretazione autentica (art. 3-ter) con la quale viene circoscritta l'applicabilità dell'esenzione IVA per strumenti di diagnostica Covid-19.
Le norme UE, infatti, limitano l’esenzione, oltre che ai vaccini, solo ai diagnostici in vitro (“Ivd”).
Nella classe "Ivd" per Covid-19 rientrano, ad esempio, solo i tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologici.
Si ricorda che tale "esenzione" IVA è assimilabile a cessione ad "aliquota zero" in quanto non produce effetti in merito alla determinazione del pro-rata, essendo comunque riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 e gode del regime agevolato a prescindere dal cedente e dall’acquirente, nonché dallo stadio di commercializzazione.
L’art. 452 della Legge di Bilancio 2021, invece, effettuava un richiamo al solo regolamento UE 2017/745 facendo presumere che rientrassero tra gli strumenti diagnostici per Covid-19 anche dispositivi quali saturimetri e pulsossimetri.
Il Decreto Milleproroghe, nella versione ora in corso di conversione, stabilisce che tali dispositivi hanno l’Iva al 5% dal 1° gennaio 2020.
Le vendite finora effettuate al dettaglio, comunque, non saranno sanzionate per evidente errore del testo normativo originario. Per le vendite effettuate tra soggetti titolari di partita IVA è comunque ammessa l’emissione della nota di variazione per l’applicazione della corretta aliquota del 5%.
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