Strutture temporanee, alla scadenza dell'autorizzazione vanno rimosse


Legittimità l'ordinanza di rimozione della struttura anche in pendenza del nuovo iter. Legittimo il diniego alla nuova autorizzazione in assenza della demolizione
Strutture temporanee, alla scadenza dell'autorizzazione vanno rimosse

Strutture temporanee destinate all’attività commerciale. L’istanza di accertamento di conformità non sospende gli effetti dell’ordinanza di demolizione con la quale il Comune ingiunge la rimozione del manufatto, la cui autorizzazione è scaduta e per la quale la procedura di rinnovo è stata attivata tardivamente.

Questo in estrema sintesi il principio stabilito dalla Sentenza n. 2009 del 2021 con la quale il Consiglio di Stato ha posto la propria attenzione sulle strutture stagionali, ovvero i c.d. dehors, quali pertinenze dei pubblici esercizi ed il rapporto tra procedimento amministrativo autorizzativo e la potestà sanzionatoria dell’ente locale.

Il caso posto all’attenzione dei giudici di palazzo spada è quello di una società, che dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni, ivi compresa quella della soprintendenza, a seguito del rilascio dell’autorizzazione comunale, aveva installato una struttura temporanea e stagionale al fine di ampliare la pista da ballo. Alla scadenza del titolo, non solo non aveva provveduto a rimuovere la struttura, ma neanche a presentare una nuova istanza di autorizzazione.

Il Comune emette l’ordinanza di demolizione. La società non provvede alla demolizione e contestualmente presenta una domanda di rinnovo dell’autorizzazione, negata però dal Comune. Il diniego viene impugnato al Tar che respinge il ricorso. La sentenza viene impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che si occupa innanzitutto della corretta ricostruzione in fatto, nonché dell’indagine sulla legittimità del diniego.

Il Consiglio di Stato innanzitutto sostiene la piena legittimità dell’operato del Comune in virtù di quello che è il profilo temporale inerente la presentazione delle domande per il rinnovo delle autorizzazioni temporanee. “non osta allo smontaggio della struttura- afferma il Consiglio di Stato- la pendenza di un procedimento volto al suo mantenimento annuale, in quanto tardivamente instaurato dalla ricorrente, e avendo perso ogni interesse il profilo concernente la legittimità del termine di novanta giorni per la sua esecuzione, in ragione del concreto superamento del termine medesimo".

In sostanza dunque il Consiglio di Stato afferma che la semplice presentazione della domanda non sospende di fatto l’esecuzione dell’ordinanza di rimozione-demolizione, atteso che quest’ultima costituisce un presupposto ostativo al rilascio della nuova autorizzazione. D’altronde l’efficacia del provvedimento demolitorio non è sospesa neanche dalla presentazione da parte della società dell’istanza di accertamento di conformità poiché nel caso specie, affermano i giudici la sanatoria si connoterebbe "per la sua funzionalizzazione al conseguimento di un provvedimento di regolarizzazione del manufatto abusivamente realizzato, dando vita alla trasformazione di una situazione di fatto in una di diritto, con il consolidamento di una posizione favorevole dell’amministrato correlata al pagamento degli importi indicati". Ed invece nel caso di specie “l’istanza viene prodotta in una situazione di attuale legittimazione delle strutture, in quanto autorizzate fino alla scadenza del periodo previsto. Il che ne trasforma la funzione: non più mirata alla sanatoria onerosa di un manufatto abusivo, sussistente unicamente in via di fatto, ma, al contrario, destinata a legittimare la commissione futura dell’abuso, ossia della permanenza in loco una volta scaduto il periodo autorizzato".

L’appello è stato dunque respinto in quanto è stato valutato legittimo l’esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a. Strutture temporanee destinate all’attività commerciale. L’istanza di accertamento di conformità non sospende gli effetti dell’ordinanza di demolizione con la quale il Comune ingiunge la rimozione del manufatto, la cui autorizzazione è scaduta e per la quale la procedura di rinnovo è stata attivata tardivamente.

Questo in estrema sintesi il principio stabilito dalla Sentenza n. 2009 del 2021 con la quale il Consiglio di Stato ha posto la propria attenzione sulle strutture stagionali, ovvero i c.d. dehors, quali pertinenze dei pubblici esercizi ed il rapporto tra procedimento amministrativo autorizzativo e la potestà sanzionatoria dell’ente locale.

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di Vincenzo Lamberti

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