Studi di settore


E` illegittimo l`atto fondato sul mero scostamento
Studi di settore
In tema di accertamento mediante l'applicazione dei parametri e delgi studi di settore, l'Ufficio Finanziario e' tenuto a svolgere indagini volte ad accertare concretamente la capacita' reddituale del contribuente che abbia fornito in sede di contraddittorio idonea e documentata giustificazione del rilevato scostamento tra il reddito dichiarato e quello desunto dalla mera applicazione degli standard.
La determinazione del maggior reddito basato sul semplice scostamento degli studi di settore senza considerare la situazione specifica del contribuente e' in contrasto con il principio costituzionale di capacita' contributiva (art.53 della Costituzione). Questo e' quanto emerge dalla Sentenza n.43/02/2015 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
Seocndo l'orientamento della Suprema Corte , la proceduta di accertamneto tributario mediante l'applicazione dei paramentri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita', precisione e concordanza non e' ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in se' considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita', ma nasce solo in esito al contraddittorio col contribuente da attivare obbligatoriamente a pena di nullita' dell'accertamento.
In occasione del contraddittorio con l'Ufficio il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realta' dell'attivita' economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non puo' esaurirsi nel rilievo dello spostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilita' in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quli sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilita' dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilita' degli standard al caso concreto - da dimostrarsi dall'ente impositore - quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non e' vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della piu' ampia facolta', incluso il ricorso a presunzioni semplici anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.
In caso di inerzia del contribuente l'Ufficio puo' motivare l'accertamento sulla base dell'applicazione degli standard, dando conto all'impossibilita' di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, e il giudice puo' valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

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di Comm. Emanuela Carocci

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