Successione legittima e necessaria. Azione di riduzione. Riunione fittizia. Quota di legittima


Cass. Civ., Sez. II, 7.3.2016, n. 4445; SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA
Successione legittima e necessaria. Azione di riduzione. Riunione fittizia. Quota di legittima

La questione affrontata dal Supremo Collegio prende le mosse da una disputa giudiziaria tra i figli di prime nozze del de cuius e la di lui moglie che chiedeva, previa riunione fittizia del relictum e del donatum, la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius in favore dei figli ed eccedenti la quota disponibile.

Nel caso di specie i figli del de cuius erano stati nominati, con testamento, eredi universali.

L’interrogativo che viene posto ai Supremi Giudici è se sia possibile equiparare ai fini successori il coniuge legittimatario (la cui qualità successoria sorge dall’aver contratto un valido matrimonio), con i figli (la cui qualità di legittimari è connaturata alla loro esistenza).

E’ principio generale quello secondo il quale in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimatari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimatario (CASS. 20.1.2009, n. 1373; CASS. 23.2.1982, n. 1122).

Tale principio, in relazione alla determinazione della quota di riserva di cui all’art. 556 c.c., è applicabile anche alla posizione del coniuge rispetto a quella dei figli.

Per cui il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle compiute precedentemente al matrimonio.

I Supremi Giudici concludono statuendo l’equiparazione della posizione del coniuge a quella dei figli relativamente alla riunione fittizia e alla riduzione delle donazioni ai fini della reintegrazione della quota di legittima.

Giuseppe LIBUTTI

Avvocato in Roma

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di Avv. Giuseppe LIBUTTI

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