Successione testamentaria


Successione a mezzo testamento olografo o per atto di notaio
Successione testamentaria
La successione cosiddetta testamentaria è l’unica che consente al de cuius di disporre discrezionalmente nell’ambito successorio dei propri beni, pur con i limiti delle quote riservate ai legittimari. In Italia, infatti, vige il divieto dei cosiddetti patti successori, tramite i quali il disponente decide di destinare i propri beni per il momento successivo alla sua morte. Il "passaggio" dei diritti ereditari, pertanto, può avvenire solamente per legge o testamento e attraverso l’istituto del Patto di Famiglia che consente all’imprenditore o al titolare di partecipazioni societarie, a precise e ben individuate condizioni, di trasferire ad uno o più discendenti, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote (artt. dal 768-bis al 758-octies codice civile, introdotti dalla legge n. 55 del 14 febbraio 2006).

Ai sensi dell’art. 587 cod. civ. il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Ai sensi dell’art. 601 cod. civ., il testamento può essere olografo, disciplinato dall’art. 602 cod. civ., ovvero il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico (art. 603 cod. civ.) o segreto (art. 604 cod. civ.).

Ai sensi dell’art. 536 cod. civ., le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità (cd. quota legittima) o altri diritti nella successione sono:
- Coniuge
- Figli
- Ascendenti (in assenza di figli)

La quota di legittima è la parte del patrimonio di cui il testatore (colui che redige un testamento) non può disporre, in quanto la legge riserva detta parte ai parenti legittimari, talvolta contro le disposizioni testamentarie lasciate dal testatore stesso.

La quota disponibile, è la parte di eredità che il testatore può devolvere a suo piacimento senza però ledere i diritti dei legittimari.

Vediamo ora le quote, tenendo presente le quote di legittima che non possono essere violate:

- quando c’è solo il coniuge
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) - 1/2 quota disponibile (art. 540 cod. civ.)
- quando c’è solo un figlio
1/2 figlio - 1/2 quota disponibile (art. 537, comma 1, cod. civ.)
- quando ci sono due o più figli
2/3 figli - 1/3 quota disponibile (art. 537, comma 2, cod. civ.)
- quando al coniuge concorre un figlio
1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) - 1/3 figlio - 1/3 quota disponibile (art. 542, comma 1, cod. civ.)
- quando al coniuge concorrono due o più figli
1/4 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) - 1/2 figli - 1/4 quota disponibile (art. 542, comma 2, cod. civ.)
- quando oltre al coniuge concorrono degli ascendenti
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) - 1/4 ascendenti - 1/4 quota disponibile (art. 544 cod. civ.)

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di Avv. Daniela Bontà

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