Intercettazioni telefoniche, limiti di utilizzabilità dei risultati
Alle Sezioni Unite è toccato il compito di chiarire se i risultati delle intercettazioni telefoniche autorizzate potessero essere utilizzati anche per le notizie di reato emergenti durante le operazioni di ascolto o, se al contrario, l’impiego dovesse essere limitato all’indagine sui reati per cui ab origine l’intercettazione venne disposta e autorizzata.
Il quesito sottoposto all’attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite non riguarda certamente un’ipotesi remota, in quanto può accadere con una certa frequenza che, disposte ed autorizzate le intercettazioni telefoniche per perseguire un determinato reato, durante le operazioni la Polizia Giudiziaria prenda notizia di ulteriori reati ascrivibili agli stessi indagati, o ad altri soggetti diversi.
Al riguardo, l’art 270, comma 1, c.p.p. così dispone: “I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”.
Le Sezioni Unite si sono interrogate sul significato da attribuire al concetto di “procedimenti diversi”, ovvero la necessità era comprendere se la normativa limitasse l’utilizzo delle intercettazione ai reati oggetto della notizia di reato esistente fin dall’inizio e in relazione alla quale le operazioni erano state autorizzate, o se, diversamente, fosse consentito anche per altri e diversi reati appresi durante le operazioni di ascolto.
All’udienza del 28 novembre 2019 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali ha così risposto, diffondendo l’informazione provvisoria n. 25/2019: «il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».
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