Sul diritto dei minori a crescere in famiglia
Diritto minorile,
dichiarazione dello stato di adottabilità
dichiarazione dello stato di adottabilità

Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 16897/2015) ha riaffermato il principio secondo cui il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine - principio che trova il suo fondamento nel diritto italiano, nel diritto convenzionale europeo e internazionale - "comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è praticabile solo come soluzione estrema, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato all'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso".
Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto della disponibilità manifestata dai parenti entro il quarto grado a supplire alla carente idoneità genitoriale.
La Suprema Corte, pertanto, accogliendo il ricorso promosso dagli zii paterni di due sorelle minorenni, ha disposto che la corte d'appello di rinvio accerti con un'attenta istruttoria se davvero l'offerta di supporto degli zii sia idonea a supplire allo stato di abbandono da parte dei genitori.
Tale accertamento non si rende necessario soltanto "in presenza di elementi oggettivi gravi e univoci attestanti la non significatività del rapporto" tra le minori e le figure parentali che si sono offerte.
Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha ritenuto che il tribunale per i minorenni prima, e la Corte d'Appello poi, si siano acriticamente basati sulla relazione del consulente tecnico d'ufficio che affermò come tra le minori e gli zii paterni non si fosse realizzato alcun significativo legame affettivo, pur non avendo il C.t.u. effettuato alcuna osservazione diretta "della condizione esistenziale e materiale delle persone che hanno offerto la propria disponibilità a supplire alle carenze genitoriali"
Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto della disponibilità manifestata dai parenti entro il quarto grado a supplire alla carente idoneità genitoriale.
La Suprema Corte, pertanto, accogliendo il ricorso promosso dagli zii paterni di due sorelle minorenni, ha disposto che la corte d'appello di rinvio accerti con un'attenta istruttoria se davvero l'offerta di supporto degli zii sia idonea a supplire allo stato di abbandono da parte dei genitori.
Tale accertamento non si rende necessario soltanto "in presenza di elementi oggettivi gravi e univoci attestanti la non significatività del rapporto" tra le minori e le figure parentali che si sono offerte.
Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha ritenuto che il tribunale per i minorenni prima, e la Corte d'Appello poi, si siano acriticamente basati sulla relazione del consulente tecnico d'ufficio che affermò come tra le minori e gli zii paterni non si fosse realizzato alcun significativo legame affettivo, pur non avendo il C.t.u. effettuato alcuna osservazione diretta "della condizione esistenziale e materiale delle persone che hanno offerto la propria disponibilità a supplire alle carenze genitoriali"
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