Sull’obbligo comunale di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

L’art. 12 del DPR n. 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia), nel disciplinare i “presupposti per il rilascio del permesso di costruire”, subordina il rilascio di quest’ultimo all’esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero alla previsione della loro realizzazione da parte del Comune nel triennio decorrente dal rilascio del titolo ovvero all’impegno dell’interessato a procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente all’intervento edilizio istituendo, così, uno specifico collegamento tra permesso di costruire ed opera di urbanizzazione primaria. Speculare a tale prescrizione è l’obbligo di pagamento, da parte dell’interessato, di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (art. 16 T.U. cit.). Non pare revocabile in dubbio, pertanto, che l’Amministrazione comunale sia tenuta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, quali interventi direttamente riconducibili alla propria competenza funzionale, in caso di mancata assunzione da parte del privato dell’onere suddetto tramite specifico atto di impegno. Accade sovente, tuttavia, che le Amministrazioni comunali, a fronte delle richieste di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avanzate da privati, titolari di permessi di costruire ottenuti a titolo oneroso (e senza assunzione dell’onere di provvedere direttamente alla loro realizzazione), mantengano un atteggiamento di inerzia, scegliendo di non provvedere sulle legittime istanze avanzate. In molteplici pronunce relative al caso de quo, il silenzio dell’Amministrazione è stato sanzionato dai Giudici amministrativi sul richiamo dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. nonché per violazione di “un preciso dovere di correttezza e buona amministrazione in rapporto alla qualificata aspettativa del privato ad un’esplicita pronuncia” (si vedano ex multiis TAR Puglia Lecce, Sez. III, 29/09/2011, n. 1675; Cons. Stato, Sez. IV, 26.11.2009, n. 7432; Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955; Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 398). La Pubblica Amministrazione ha, infatti, il dovere di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, sia nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero quando debba essere iniziato d’ufficio, e ciò secondo il precetto contenuto negli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, che dispongono l’obbligo per tutti i soggetti pubblici di concludere i procedimenti amministrativi, con la conseguenza che la sua inerzia costituisce un’ipotesi di silenzio illegittimo. L'inerzia dell'amministrazione, quindi, risulta illegittima laddove il privato manifesti inequivocabilmente l'interesse ad avere un provvedimento espresso, incombendo sul Comune, come sopra detto, l’obbligo, nei confronti dei terzi, di provvedere all’esercizio dei diritti e poteri derivanti dalla convenzione urbanistica. La posizione del Comune nei confronti dei terzi, infatti, si traduce nel dovere di provvedere all’esercizio di tali diritti e poteri finalizzati all’adempimento degli obblighi contrattuali. Da tanto, appare incontrovertibile che, a fronte del predetto quadro normativo e di una situazione certamente non inequivoca in punto di individuazione di un impegno all’attivazione dell’intervento, è illegittimo il comportamento del Comune che non provveda sulle richieste degli interessati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in quanto intese alla provvista di un bene primario di vita, in ciò violando un preciso dovere di correttezza e buona amministrazione in rapporto alla qualificata aspettativa del privato ad un’esplicita pronuncia.
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