Super ammortamento al 140%


Bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature nuove
Super ammortamento al 140%
L’art. 1, commi da 91 a 94 e 97 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto la maggiorazione (nella misura del 40%) del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi (in proprietà / leasing), acquisizione che deve essere avvenuta nel periodo tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 ed effettuata da imprese/esercenti arti e professioni. La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.
La disposizione in esame riguarda:
- i titolari di reddito d’impresa;
- i lavoratori autonomi;
a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata).
L’agevolazione non interessa i soggetti in regime forfetario, posto che gli stessi determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi.
La misura del super ammortamento o maxi ammortamento consiste quindi nell’agevolare gli investimenti produttivi delle imprese, grazie ad un’accelerazione del processo di ammortamento fiscale del cespite in oggetto.
Attraverso il super ammortamento o maxi ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140 per cento in luogo del 100 per cento.
L’incremento del costo di acquisizione del 40% rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento deducibile fiscalmente. La disposizione opera solo ai fini IRES/IRPEF e non ai fini IRAP.
La maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento. Restano fermi i coefficienti stabiliti nel D.M. 31 dicembre 1988.
Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni usati, nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della legge di Stabilità 2016.
Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi la norma prevede una doppia agevolazione:
- incremento del 40% del costo di acquisizione,
- incremento nella medesima misura del 40% dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), i quali, sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari a:
· 25.306 euro per autovetture e autocaravan (in luogo dell’ordinario 18.075,99);
· 5.784 euro per i motocicli (in luogo dell’ordinario 4.131,66);
· 2.892 euro per i ciclomotori (in luogo dell’ordinario 2.065,83).
In tutti i casi il maggior valore (40%) che si viene a determinare non ha effetto ai fini: 1) del calcolo della plus minusvalenza in caso di cessione del bene; 2) del limite di deducibilità delle spese di manutenzione; 3) sul test di verifica dell’operatività; 4)dell’applicazione degli studi di settore.
L’agevolazione spetta anche per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46; per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto; non sia applicabile con riferimento ai beni utilizzati sulla base di un contratto di noleggio.

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di Studio Molinaro

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