Richiedi una consulenza in studio gratuita!

Super bonus 110%: la tua casa ristrutturata quasi gratis


La nuova detrazione fiscale del Super Ecobonus 110% consente di ristrutturare casa quasi gratis: requisiti e condizioni
Super bonus 110%: la tua casa ristrutturata quasi gratis

La nuova detrazione fiscale introdotta con l’articolo 119 del DL Rilancio vale per interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).

Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).

La misura si applica alle persone fisiche, ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli).

Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.

E' la possibilità di avere uno sconto immediato in fattura, in alternativa alla cessione del credito alle banche, è un vantaggio che attira di più l’attenzione, in quanto la detrazione fiscale arriva a coprire interamente il costo dei lavori.

La detrazione si recupera in 5 anni e si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La legge stabilisce chi ha diritto al superbonus 110%, e le modalità come lo si ottenerlo, nelle due versioni ecobonus e sismabonus, tali requisiti sono riportati nella Guida pubblicata il 24 luglio dalle Entrate, in attesa del decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e delle altre istruzioni ufficiali dell’Agenzia.

 

 

Opere oggetto del Super Bonus fiscale

I lavori ammessi alla nuova detrazione potenziata è sono costituiti dalle seguenti opere trainanti:

- isolamento termico dell’involucro (nel testo si parla anche di superfici oblique, dunque, i tetti oltre alle superfici opache verticali/orizzontali);

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo nei comuni montani non interessati da procedure d’infrazione Ue per la qualità dell’aria). Prevista anche la possibilità di sostituire il vecchio impianto con una caldaia a biomassa in classe 5 stelle, solo per le aree non metanizzate dei comuni esclusi dalle procedure Ue d’infrazione per la qualità dell’aria.

Il superbonus del 110% è riconosciuto anche per le spese relative ai lavori antisismici, fatta eccezione per la zona sismica 4, cioè la meno pericolosa.

C’è poi un altro nucleo di interventi “trainati”, cioè ammessi alla maxi detrazione del 110% solamente se eseguiti in abbinamento a uno o più dei lavori principali del comma 1 della norma: isolamento termico e sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

In particolare riguardano:

- impianti fotovoltaici;

- sistemi di accumulo per il fotovoltaico;

- punti di ricarica per veicoli elettrici e tutti gli interventi di efficienza energetica già compresi nell’ecobonus.

 

Requisiti energetici

Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile.

Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.

Tutti gli interventi di efficienza energetica incentivati devono poi rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

 

Soggetti beneficiari delle detrazioni

L'articolo 119 del decreto rilancio stabilisce che i soggetti beneficiari delle detrazioni 110 per cento sono:

  • i condomini;

  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari - limitatamente all'ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;

  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale;

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Cosa non è compreso

Nella Tabella I del decreto vengono indicati i massimali di costo per gli interventi aderenti al Superbonus 110% e l'Ecobonus. Si tratta di somme omnicomprensive ad esclusione di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

 

Condizioni e limiti di spesa

- INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO

La spesa massima ammessa è di 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, 40.000 € per unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità, 30.000 € per unità immobiliare nei condomini più grandi.

La coibentazione deve riguardare le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, i massimali di spesa sono pari a 20.000 euro per unità immobiliare negli edifici che hanno fino a 8 unità, 15.000 € per unità immobiliare negli edifici di maggiori dimensioni, 30.000 € per le abitazioni singole.

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale; inoltre, la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

Il limite di spesa per fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi. Per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo, mentre per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi: per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza, mentre scende a 1.600 €/kW in caso di “interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica”

Per approfondire i requisiti di accesso all'Ecobonus al 110%, ti consiglio un buon approfondimento  e di rivolgerti a professionisti seri e con una struttura costuituita da apporti professsionali plurispecialistici che la materia richiede.

Esterino

 

Articolo del:



L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse