Superbonus 110% e aberrazioni tecnico-deontologiche


Superbonus 110%: rapporti tutt'altro che trasparenti tra esecutori e committenti
Superbonus 110% e aberrazioni tecnico-deontologiche

E’ di conoscenza comune, tra gli addetti ai lavori, una regola deontologica cosmica: il professionista tecnico tutela gli interessi del cliente nell’esecuzione delle opere e, per questo motivo, viene chiamato Direttore dei Lavori. Di questo assioma sono un po’ meno coscienti i committenti – i clienti, appunto – ma non certamente lo Stato che da sempre utilizza i suoi professionisti, dipendenti o incaricati, con questa finalità. Ecco dunque che il Progettista, prima, e il Direttore dei Lavori, poi, si occupano di computi, contrattualistica, capitolati ecc., in totale salvaguardia del Committente e versus gli interessi, verosimilmente contrapposti, dell’impresa esecutrice.

Questa premessa è doverosa per spiegare ciò che sta provocando la recente legge sul cosiddetto Superbonus 110%, energetico o sismico: aziende definibili come general contractor si offrono e ricevono incarichi da clienti – leggi condomìni – a decine al colpo per realizzare i lavori chiavi in mano, occupandosi di tutto. Il problema è che l’attività riferita al detto Superbonus, che consente il recupero fiscale del 110%, comporta una preparazione preliminare di non lieve entità e delle asseverazioni finali che debbono essere effettuate obbligatoriamente da un professionista iscritto a un Albo. Il quale è primariamente sottoposto alla regola deontologica di cui sopra.

Ora uno si chiede: come può esercitare la sua attività in piena autonomia gestionale/decisionale a tutela del cliente se è ingaggiato dall’impresa? Con la quale, per inciso, gli è assolutamente vietata ogni interessenza? Delle due l’una: o fa gli interessi del cliente o quelli dell’impresa, in tutte le variegate sfaccettature. E cioè nella scelta dei materiali, nella sorveglianza dell’esecuzione, nei costi. E qui veniamo alla seconda, madornale scorrettezza.

La legge impone, per le opere da eseguire, di non superare i prezzi indicati nei prezzari regionali o quelli della casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile. Tralasciando i primi, decisamente inadeguati, quelli della DEI sono ampiamente remunerativi: del resto, la norma impone di non superarli, ma ovviamente non vieta di spendere meno. Ora, se il tecnico è ingaggiato, e quindi pagato, dall’impresa, non avrà certo l’interesse a fruire di prezzi migliori, come invece farebbe se ingaggiato dal cliente. Cliente che qui è paradossalmente doppio e cioè quello materiale, vero e proprio, e quell’altro, virtuale, che si priva di credito fiscale per favorire lavoro e rinnovo del patrimonio edilizio: lo Stato.

Un esempio per tutti: un certo tipo di cappotto termico viene valutato dal prezzario DEI a €/mq 108,67 (voce B15089b-c del Prezzario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione); lo stesso è acquistabile a €/mq 75,00/80,00. La differenza la paga in più lo Stato, con buona pace di tutti.

Come al solito, chi scrive le leggi si perde in mille rivoli di incompetenza e partorisce mostri.

E’ auspicabile che gli Ordini professionali richiamino i propri iscritti alle regole e che a queste, indirettamente, siano chiamati anche gli amministratori dei condomìni. La strada corretta è: incarico al/ai propri professionisti; scelta dell’impresa in competizione con altre, ed esecuzione del lavoro con adeguata sorveglianza tecnico/economica; chiusura e liquidazione dei lavori.

E’ inutile parlare di rigorose asseverazioni e occhiuti controlli da parte di ENEA ignorando questo stato di cose.

 

Pierluigi Capuzzo
www.geomcapuzzo.it

 

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di Pierluigi Capuzzo

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