Superbonus 110%: l'Agenzia Entrate ammette i compensi dei professionisti


L'Agenzia delle Entrate chiarisce la detrazione dei compensi dei professionisti
Superbonus 110%: l'Agenzia Entrate ammette i compensi dei professionisti

Con la risposta n. 254 del 15 aprile 2021 resa dall'Agenzia delle Entrate in seguito a specifico interpello si pone fine ai dubbi.

L’Agenzia Entrate quindi precisa: i compensi che i professionisti sono chiamati a redigere come le asseverazioni, l’ A.P.E. ecc sono costi direttamente riferibili alla pratica del superbonus e come tali, specificamente indicati nella fattura del general contractor che gli ha corrisposto il compenso e quindi possono essere a loro volta oggetto di sconto in fattura da parte del contraente generale in favore del committente.

Il contribuente scrive di aver dato mandato senza rappresentanza al fornitore unico che agisce come contraente generale, cioè il così detto general contractor allo scopo di pagare le fatture ai professionisti coinvolti nelle opere "con addebito del relativo importo a suo carico il quale, a sua volta, in virtù del predetto mandato potrà pagare ai soggetti coinvolti le fatture relative ai servizi professionali e, successivamente, potrà fatturare all'Istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura ed indicando esplicitamente in fattura la dicitura " compenso per servizi professionali svolti dal professionista" in maniera ben distinta dall'importo fatturato per i lavori".

L'Istante ha altresì specificato che i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori erano:

  • redazione A.P.E.,

  • responsabile dei lavori,

  • asseverazione,

  • visto di conformità,

  • direzione dei lavori,

  • responsabile della sicurezza,

  • l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti all'agevolazione.

La riposta dell’Agenzia delle Entrate: “essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell'agevolazione, nella fattura emessa dal " contraente generale" per riaddebitare all'Istante le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso”.

Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione".

L'Agenzia delle Entrate è chiara, allo stesso modo, nell'escludere una spesa da quelle detraibili: i così detti costi di "mero" coordinamento.

Quindi sia i costi del general contractor che fa da mandatario senza rappresentanza del committente, così come quello dell'amministratore di condominio non sono detraibili.

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di STUDIO CHINE ' GESTIONI

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