Superbonus 110%, possibile anche su edifici collabenti e danneggiati


Agenzia delle Entrate: i requisiti per usufruire del Superbonus 110% nel caso di un fabbricato collabente allo stato rustico
Superbonus 110%, possibile anche su edifici collabenti e danneggiati

Con la risposta ad interpello n. 161 dell’8 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile usufruire del Superbonus 110% anche su edifici collabenti (categoria catastale F/2) a patto che si rispettino alcune condizioni relative all’impianto di riscaldamento.

Il caso esposto nell’interpello è quello del proprietario di un immobile costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico, privo di qualsiasi infisso e per il quale è impossibile conoscere o dare prova della tipologia di riscaldamento esistente.

Il proprietario intende fruire del Superbonus 110% sulle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi:

  • realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno;

  • installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante;

  • installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.

L’Istante ritiene di poter beneficiare del Superbonus in quanto alla fine della ristrutturazione il miglioramento energetico sarà superiore a due classi energetiche; ritiene anche di non dover redigere l’APE iniziale, ma di redigere solo l’APE a fine intervento per certificare la classe di efficienza raggiunta.

La risposta all’interpello dell’agenzia fiscale si apre con il riferimento alla normativa del Superbonus 110%, ovvero il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (noto come decreto Rilancio). In base al decreto citato, il beneficio è fruibile per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico a edifici residenziali di tipo condominiale e unifamiliare e consiste in una detrazione maggiorata nella misura del 110% delle spese sostenute. La detrazione è, infine, utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Successivamente, l’atto dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento anche all’articolo 121 del decreto Rilancio, che stabilisce che i soggetti che sostengono, entro il 30 giugno 2022 (potendo, però, finire i lavori entro il 31 dicembre 2022) gli interventi trainati o trainanti indicati dalla normativa, possono optare (in alternativa alla detrazione Irpef) per:

  • la cessione del credito;

  • lo sconto in fattura.

Un aspetto molto importante è anche quello di ricordare che le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nel periodo di tempo tra data di inizio e data di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Conclusa la premessa da parte dell’Agenzia delle Entrate, la risposta al quesito sopracitato è la seguenteAi fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.”

Di conseguenza, ai fini di efficientamento energetico, è necessario che gli edifici siano dotati dell’impianto di riscaldamento (seppur non funzionante) e sarà onere del proprietario provare l’effettiva esistenza del predetto impianto, mediante un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Dunque, le detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati alla categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto non produttivi di reddito; tali edifici possono essere considerati esistenti, ma nel caso in cui l’impianto di riscaldamento non sia funzionante (o non più presente) è necessario dimostrare che l’immobile è dotato di impianto di riscaldamento (o ne era dotato) e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Pertanto è possibile fruire del Superbonus 110% anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici diroccati e in rovina a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie ammesse al beneficio, ovvero immobili residenziali diversi da A/1, A/8 e A/9.

Secondo l’ENEA, per quanto riguarda la parte impiantistica, deve essere dimostrato attraverso una relazione tecnica che in precedenza l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito; solo così, il proprietario/committente è esonerato dal produrre l’APE iniziale (ante intervento).

Se anche tu possiedi un’unità collabente e vuoi capire se puoi accedere al Superbonus 110%, non esitare a contattarmi per una consulenza sullo specifico caso.

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di Architetto Gabriella Prelli

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