T.F.R e cessazione dell'attività, come ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS?


Cosa succede quando il datore di lavoro cessa l’attività e non corrisponde il TFR dovuto all’ex dipendente?
T.F.R e cessazione dell'attività, come ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS?

 

Cosa succede quando il datore di lavoro cessa l’attività e non corrisponde il TFR dovuto all’ex dipendente?

In tal caso il credito del lavoratore è tutelato dal Fondo Garanzia dell’INPS, il cui intervento è soggetto, però alla sussistenza di alcuni presupposti.


FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO

Nessun problema si pone quando il datore di lavoro viene dichiarato fallito; una volta ammessi al passivo del fallimento (o comunque una volta che il credito sia stato riconosciuto dalla procedura concorsuale) , occorrerà inviare la domanda al Fondo di Garanzia che corrisponderà le somme dovute a titolo di TFR e, in parte, anche per gli ultimi tre stipendi.

Occorre, ed è importante sottolinearlo, che il credito del lavoratore sia stato insinuato nel passivo del fallimento e, successivamente, ammesso nello stesso.

Se manca l’ammissione al passivo, infatti, il Fondo non sarà tenuto ad alcunché.


DATORE DI LAVORO NON FALLIBILE

Quando, però, il datore di lavoro, seppure assoggettabile a fallimento, in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno oppure non può essere dichiarato fallito per difetto di dei presupposti che la legge richiede per la dichiarazione di fallimento, il Fondo interverrà soltanto a condizione che il lavoratore-creditore dimostri di aver esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione (cfr Cass. sent. n. 17227 del 2010, conf Cass. Sent n. 27467 del 2017).

Ecco che diventa fondamentale procurarsi un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione; diffida accertativa con efficacia di titolo esecutivo) necessario per, poi, procedere ad un’esecuzione forzata.

Soltanto, infatti, se si dimostra di aver provato, tramite un’esecuzione (pignoramento), ad aggredire il patrimonio del datore di lavoro, si potrà richiedere l’Intervento del Fondo.

Riassumendo, i presupposti sono:

•    cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

•    inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;

•    insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro da dimostrare con il tentativo serio e adeguato di una esecuzione forzata.

È importante tenere presente che il diritto all’intervento del Fondo (quanto al TFR) si prescrive in cinque anni che decorrono dal momento della cessazione del rapporto di lavoro (se il credito, però, è riconosciuto con sentenza passata in giudicato, si prescrive in dieci anni).

 

Articolo del:


di Avv. Francesco Locanto

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse