Tardiva iscrizione delle riserve


Tribunale di Firenze, sentenza n. 127 del 17.1.2018 - art. 181 e art. 191, comma 2, d.p.r. 207/2010 - Appalti Pubblici - Tardività delle riserve
Tardiva iscrizione delle riserve
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 127 pubblicata in data 17.1.2018, ha espresso un'importante ed innovativo principio in materia di iscrizione delle riserve nei contratti di appalto.
A tal uopo, il Giudice ha ricordato che l'art. 181 del d.p.r. 207/2010 elenca i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori idonei a ricevere l'iscrizione delle riserve, ossia: "il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, le liste settimanali, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati per il pagamento delle rate di acconto, il conto finale e la relativa relazione. ..[...] I libretti delle misure e delle liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore".
Al contempo, l'art. 191 comma 2 dispone che le riserve debbano essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore e che, in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve siano iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudiziale, e siano confermate nel conto finale.
In virtù di tali disposizioni normative, il Giudice ha ritenuto opportuno distinguere due momenti: 1) quando il danno sia presumibilmente configurabile e 2) quando il danno sia presumibilmente quantificabile. Ma ha posto l'accento anche sulla differenza tra fatti con danni istantanei e fatti con effetti dannosi continuativi; nel primo caso, di immediata percezione, e nel secondo determinati da più fattori causali.
L'appaltatore, afferma il Giudicante, per evitare di incorrere in decadenza e/o tardività delle riserve ha l'onere di:
a) formulare la riserva (ex art. 191 comma 1) sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto pregiudizievole;
b) riproporre la riserva (ex art. 190 comma 4) nel registro di contabilità nel giorno in cui gli viene presentato 8ex art. 191 comma 1) ed entro 15 giorni esplicarla e quantificarla;
c) confermare le domande sul conto finale dei lavori (ex art. 191 comma 2).
Nel caso esaminato dal giudice fiorentino, non avendo l'Impresa formulato la riserva ai sensi della lettera a) sul primo atto successivo all'insorgenza del fatto (SAL, LISTE SETTIMANALI), ma soltanto sul registro di contabilità, il Giudice ne ha dichiarato la tardività e dunque inammissibile la domanda di pagamento vantata in virtù delle riserve.

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di Avv. Fabrizia Rumma

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