Tari: rimborsabili le maggiorazioni dal 2014


Tari: maggiorazioni indebite e rimborso
Tari: rimborsabili le maggiorazioni dal 2014
Il Dipartimento delle Finanze del MEF con la circolare n. 1/DF del 20/11/2017 ha fornito chiarimenti in merito alla applicazione della tassa sui rifiuti -TARI- relativa alle utenze domestiche ed in particolare in ordine al calcolo della parte variabile.
La tariffa è distinta per le fasce di utenza domestica e non domestica ed i criteri per la sua determinazione sono contenuti nel regolamento adottato con il DPR 158/1999: è composta di una parte fissa, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e di una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti.
Per le utenze domestiche la parte fissa è posta in correlazione con la superficie e con la composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti per Kg prodotta da ogni utenza.
L’utenza domestica è comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione, sia delle pertinenze ad esse relative.
La su indicata circolare precisa che la quota fissa viene calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio e delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti; la quota variabile è un valore assoluto, ossia un importo correlato al numero degli occupanti, che non deve essere moltiplicato per i metri quadrati, ma deve essere sommato come tale alla parte fissa.
Dunque la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Il contribuente che riscontri conteggi errati da parte dei Comuni può domandare il rimborso di quanto indebitamente pagato, con decorrenza dal 2014, anno in cui è stata istituita la TARI.
Da ciò discende che il rimborso non è ammesso per la TARSU.
Nei Comuni in cui è stata introdotta una tariffa con natura corrispettiva, ovvero basata sulla misurazione puntuale della quantità di rifiuti, non è ammissibile l’istanza di rimborso.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento e deve contenere tutti i dati necessari per l’identificazione del contribuente, l’ammontare dell’importo versato, la somma della quale si chiede il rimborso e i dati identificativi della pertinenza erroneamente computata nel calcolo.

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di Avv. Gianna Manferto

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