Tasso di mora e usura

Posto che, ormai, appare pacifico (salvo qualche sporadica eccezione - vedi ad esempio qualche decisione del Tribunale di Brescia o di alcuni altri Tribunali del nord est - in senso contrario) che non è rilevante se gli interessi di mora siano stati pagati bensì se siano stati pattuiti, le banche, spesso, si difendono affermando che la morosità in quanto tale è irrilevante ai fini dell’usuraarietà del contratto mutuo.
L’affermazione non è condivisibile per le seguenti ragioni.
Appare, prima di tutto, opportuno ribadire alcuni principi di diritto, utilizzando le parole di una recentissima Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione: "... è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbano essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Ha errato allora il tribunale a ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso" (Cass. Ord. 5598/2017; con principio affermato già da Cass. 14899/2000).
Alla luce di quanto scrive il Giudice di Legittimità, non dovrebbero esserci dubbi.
Anche fra coloro (ormai come si diceva sopra la maggioranza delle Corti di merito) che ritengono rilevante l’interesse di mora, ai fini del giudizio di usurarietà del contratto di mutuo, si rinvengono delle distinzioni di una certa importanza.
Ad oggi, si possono individuare tre orientamenti diversi.
Il primo, sorto ed affermatosi a seguito della notissima sentenza del Tribunale di Udine del 26.09.2017, si fonda sul principio di unitarietà del TAEG, in base al quale ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto di mutuo è necessario calcolare il Taeg nei diversi scenari previsti dal contratto stesso (ivi incluso il caso di morosità) e raffrontarlo al tasso soglia riferito alla specifica categoria di finanziamento ed al periodo nel quale il contratto è stato stipulato. Se il predetto TAEG, in uno di questi scenari, supera il tasso soglia allora il contratto di mutuo è usurario.
Il predetto orientamento, sino ad oggi, è altresì prevalso presso molti autorevoli Tribunali fra i quali, ad esempio, Genova e Torino.
Il secondo orientamento è, invece, rappresentato dall’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sopra citata.
In base a detto orientamento, l’usurarietà e la conseguente gratuità del contratto di mutuo può conseguire anche soltanto dal raffronto del tasso soglia con il solo tasso di mora, senza che si debba ricorrere al calcolo del TAEG.
A sostegno di tale orientamento, si segnalano due sentenze: la numero 1157/2017, emessa dal Tribunale di Genova, in data 04.05.2017 e la seconda (la numero 3114/2016) emessa dal Tribunale di Bergamo, in data 25.10.2016. Quest’ultima, è molto articolata ed offre diversi spunti di riflessione, spiegando le ragioni (spesso e volentieri condivisibili in quanto ben motivate) che hanno indotto il Giudicante a ritenere di aderire a questo orientamento.
Vi è, infine, l’orientamento rappresentato dalla notissima e, più volte, commentata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350 del 2013 che ha statuito: "La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)".
Lo Scrivente ha trascritto gran parte della motivazione della suddetta sentenza perché, in molti hanno commentato l’hanno commentata ma, a parere di chi scrive, se si legge il testo della decisione ed il caso in cui la Corte di Cassazione ha espresso i principi sopra menzionati, si giunge alla conclusione che la Suprema Corte di Legittimità ritiene che, nel calcolo del tasso da confrontare a quello soglia, si debba considerare, sempre, anche la "maggiorazione di (...)punti a titolo di mora" (per usare le parole del relatore della suddetta decisione).
Si può scegliere (in maniera motivata) di aderire ad uno dei tre orientamenti ma ciò che appare evidente è che l’interesse di mora è rilevante ai fini del sindacato circa l’usurarietà, o meno, del contratto di mutuo.
Si evidenzia solo un aspetto che appare rilevante agli occhi di un osservatore esterno: a parità di condizioni, raffrontando i risultati dei conteggi che discendono dall’applicazione di ciascuno dei tre orientamenti, quelli sostenuti dalla Suprema Corte di Cassazione, risultano, alla prova dei fatti, più favorevoli ai clienti delle banche.
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