Telemarketing selvaggio e privacy

Quante volte è capitato a ciascuno noi di rispondere, su telefono fisso e mobile, a telefonate lanciate da parte di interlocutori sconosciuti, call center e incaricati di una pluralità di società e proponenti una miriade di servizi indesiderati?
Quante volte abbiamo perso la pazienza davanti alla petulanza di tali servizi e ci siamo domandati come fare per evitare di subire questa vera e propria “ondata” di telemarketing selvaggio?
È stato appena approvato dal Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nelle prossime ore sulla Gazzetta Ufficiale, un decreto del Presidente della Repubblica in merito al nuovo regolamento su registro pubblico degli utenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Tale testo intende ritoccare e adeguare il funzionamento del R.P.O. il Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018, servizio la cui gestione è stata affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni. Al registro devono aderire i consumatori che chiedono di non essere più travolti da un diluvio di chiamate promozionali.
1. Come evitare il telemarketing selvaggio?
Come si legge sul portale telematico del servizio, gli utenti possono richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al RPO tramite quattro modalità:
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web attraverso la compilazione di un modulo elettronico;
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telefono con una chiamata al numero verde RPO;
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email si dovrà inviarela richiesta tramite posta elettronica di un apposito modulo;
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raccomandata.
L'operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto a verificare con il RPO le liste dei potenziali contatti, tramite una serie di servizi disponibili sul sito.
2. L’intervento del Garante e le novità introdotte dal nuovo regolamento
È stato per questo richiesto un parere al Garante della privacy sulla scorta di quanto previsto dal il Regolamento (UE) 2016/679 ed il susseguente Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.
Nel corso dell’Iter di formulazione della nuova versione del regolamento vi è stata un primo “integrale” adeguamento circa la necessità “di espungere dal testo l’allora presente riferimento alle categorie merceologiche nei confronti delle quali revocare l’opposizione al trattamento (parametro, questo, non contemplato dalla disciplina legislativa) e la previsione della possibilità di revoca per periodi tempo definiti, nonché all’opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia espressa rispetto all’attività di vigilanza e controllo (anche) del Garante”.
In un secondo momento è stata successivamente presa in esame la possibilità che potessero essere presi in considerazione anche i trattamenti effettuati con sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore “fisico”. A questo proposito, dopo varie consultazioni, è stato trovato un accordo che prevedesse ex art. 130, commi 1 e 2 del Codice, con riguardo delle chiamate automatizzate, l’iscrizione al registro con efficacia revocatoria dei consensi precedentemente rilasciati.
3. Anche la Cassazione si è espressa
Il trattamento invasivo operato da società multinazionali ha suscitato, non solo l’intervento del Garante ma anche quello di privati che hanno intrapreso le tanto famigerate vie legali per poter vedere assicurati i propri diritti. In particolare ha suscitato attenzione il caso di una primaria società telefonica che si è vista condannata in Cassazione per aver violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e 30 del Codice della privacy.
In pratica è stato sanzionato il comportamento della società che ricontatta chi ha già detto no al telemarketing. Infatti una volta negato il consenso alle promozioni sul proprio numero, l'operatore telefonico non può iniziare una campagna (denominata “recupero del consenso”) verso gli stessi numeri per sondare se persista il dissenso celando in questa maniera l’attività commerciale impedita proprio dal dissenso già manifestato precedentemente.
La Cassazione prevede che “una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l'abbia precedentemente negato, è essa stessa una comunicazione commerciale. La finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento non può non concorrere a qualificare il trattamento stesso, ragione per cui il trattamento dei dati dell'interessato per chiedere il consenso per fini di marketing è esso stesso un trattamento per finalità di marketing.”
4. Conclusioni
Come si è osservato il tema del cosiddetto “telemarketing selvaggio” è un fenomeno attuale che si rinnova in maniera velocissima e repentina. Occorre pertanto che l’utente sia attento e pronto a “fronteggiarlo” con le misure che la legge e la giurisprudenza gli mette a disposizione che tuttavia sono ancora poco conosciute. Risulta molto positivo, tuttavia che vi sia una crescente sensibilizzazione al problema da parte della politica e degli organi preposti alla vigilanza su un fenomeno che lede il diritto alla riservatezza di ciascuno di noi.
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