Tempo di bilanci in perdita...che fare?

E’ da poco trascorsa la fine dell’anno e gli amministratori stampano una situazione contabile provvisoria riscontrando una perdita che potenzialmente eccede il capitale sottoscritto, che si presume sia stato anche versato.
Se la società è neocostituita o comunque costituita da poco tempo la perdita di esercizio è un evento tutt’altro che inaspettato.
Sono stati, infatti, sostenuti investimenti più o meno cospicui per promuovere e/o sviluppare uno o più prodotti innovativi, si sono dovuti certamente compiere studi ed analisi, individuare il pubblico obiettivo, i canali distributivi e la rete di vendita.
Più in generale, si sono compiute tutte quelle azioni ritenute indispensabili per mettersi in condizione di entrare, e successivamente rimanere, sul mercato.
Cosa fare? La risposta è intuitiva: alleggerire l’impatto dei costi iscritti a conto economico.
Come è possibile? Attraverso l’iscrizione di alcuni di essi nell’attivo dello Stato patrimoniale (procedura di capitalizzazione).
L’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale produce un duplice effetto poiché non solo alleggerisce l’entità dei costi a conto economico, ma consente anche una loro ripartizione frazionata attraverso lo stanziamento negli esercizi successivi di quote di ammortamento derivanti da piani prestabiliti.
Le modalità per procedere in tal senso sono stabilite dai commi 5 e 6 dell’art 2426 del c.c.
I costi individuati dal comma 5 sono i seguenti:
- i costi di impianto ed ampliamento;
- i costi di sviluppo;
- l’avviamento.
Indice:
I costi di impianto ed ampliamento
Sotto questa definizione, tutto sommato generica, possono legittimamente entrare diverse tipologie di costi.
Si è normalmente portati a pensare che nelle spese di impianto ed ampliamento rientrino le spese sostenute dal notaio per la costituzione, le eventuali spese per l’installazione ed il montaggio dei macchinari per la produzione, le spese di ristrutturazione e l’ampliamento dei locali (queste ultime a patto che i locali siano in affitto e non in proprietà).
Ciò è certamente vero, ma non sono le sole.
Il comma 5 dell’art 2426, prima dell’ultima riscrittura del 2016, prevedeva la possibilità di capitalizzazione anche per le spese di pubblicità. Ora, in base ai principi contabili nazionali ed internazionali, non è più possibile: le spese di pubblicità vanno integralmente spesate nell’esercizio ed il legislatore ha recepito questa raccomandazione di conseguenza. Questa modifica, che ha oggettivamente ristretto la possibilità di capitalizzazione come costi pluriennali di alcune spese, richiede, quindi, che gli amministratori compiano un’attenta analisi della reale natura dei costi sostenuti, prima di applicare le politiche di bilancio desiderate e sottoporre poi la bozza di bilancio all’approvazione dei soci.
Le spese per eventuali studi e ricerche di mercato per un nuovo prodotto od una linea di prodotti, sono certamente comprese nella voce spese di impianto e, quindi, possono essere certamente capitalizzate.
Le spese per la creazione della rete di vendita, cioè l’individuazione del canale distributivo più idoneo, gli accordi contrattuali con i punti vendita, il reclutamento degli agenti per curare la raccolta degli ordini, la promozione dei prodotti in loco nonché le modalità di vendita presso i negozi, il cosiddetto merchandising, sicuramente in una società neocostituita hanno utilità pluriennale e, quindi, possono essere compresi nelle spese di impianto.
Le spese promozionali, siano esse dirette al cliente finale od al punto vendita, piuttosto che gli incentivi eventualmente riconosciuti alla forza di vendita od ad altri soggetti, mi riferisco ad esempio alla figura degli influencer, rientrano nelle spese pubblicitarie e, quindi, non sono capitalizzabili.
I costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono i costi sostenuti per innovazioni di prodotto o di processo.
Questi costi normalmente sono riferiti o riferibili a risorse interne all’azienda, cioè dipendenti o collaboratori, che dedicano gran parte del loro tempo a sviluppare od implementare i progetti relativi alle innovazioni di cui sopra.
La capitalizzazione parziale o totale di detti costi è del tutto legittima e si opera con le stesse modalità previste per le costruzioni in economia anche se queste ultime, non essendo propriamente dei costi pluriennali, ma piuttosto degli incrementi di valore delle immobilizzazioni, trovano la loro iscrizione nella voce A.5 del valore della produzione.
Le procedure di ammortamento
Il comma 5 dell’art 2426 del c.c. prevede esplicitamente che il periodo di ammortamento non sia superiore a 5 anni.
Prima facie gli amministratori della società sarebbero portati a pensare che occorra redigere un piano di ammortamento a quote costanti, cioè del 20% all’anno. Ciò non è propriamente esatto. Il codice civile non parla di quote costanti, così come non ne parla il testo Unico delle Imposte sui Redditi che, invece, sottopone a precisi vincoli le aliquote di ammortamento dei beni materiali e dei beni immateriali (tipicamente brevetti od acquisti di marchi).
La natura dei costi oggetto del presente articolo, infatti, è catalogabile negli oneri pluriennali.
Ciò significa che le aliquote di ammortamento, anche in virtù del principio della derivazione rafforzata, non devono essere obbligatoriamente costanti, ma si può spesare a conto economico in un esercizio il 20% ed in quello successivo il rimanente 80%.
Le società operative
Se nelle società neocostituite o comunque recentemente costituite la perdita è quasi fisiologica, nelle società pienamente operative sul mercato i termini della questione cambiano, e di molto.
La caratteristica principale dei costi di impianto ed ampliamento e di quelli di sviluppo è l’occasionalità.
Le perdite generate dalle società con presenza consolidata sul mercato è improbabile che siano causate dal sostenimento di questo tipo di costi, salvo casi eccezionali.
La loro iscrizione nello Stato Patrimoniale diventa, quindi, uno strumento di cosmetica del bilancio, teso soprattutto ad evitare ai soci di dover ripianare le perdite attraverso una ricapitalizzazione societaria.
La questione è chiara anche al legislatore che ha, infatti, previsto che l’iscrizione di questi costi possa avvenire solo con il consenso del collegio sindacale, o del sindaco unico in base alle nuove disposizioni vigenti.
Questo costituisce un aspetto molto importante perché tutte le società a responsabilità limitata che rientrano nei nuovi parametri per la nomina dell’organo di controllo, dovranno sottoporre alla sua approvazione preventiva eventuali iscrizioni di detti costi come oneri pluriennali.
Ciò non significa che le società prive dell’organo di controllo per carenza dei requisiti richiesti siano immuni dall’applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell’art 2426 del c.c.
L’approvazione del codice della crisi di impresa, che è andato a sostituire la tradizionale procedura fallimentare, è molto chiaro al riguardo. L’amministratore od il consiglio di amministrazione che dovessero procedere alla capitalizzazione dei costi in modo superficiale, per non dire fraudolento, cioè al solo fine di evitare di chiedere ai soci, che nella maggior parte dei casi sono loro stessi, di provvedere ad iniezioni di liquidità più o meno massicce, sono passibili di azione di responsabilità da parte del liquidatore giudiziale o dei terzi per false comunicazioni sociali, meglio note come falso in bilancio, oppure per bancarotta.
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