Tenuità del fatto: primi dubbi e applicazioni
La vaghezza della legge potrà portare a pronunce diverse e contraddittorie
TENUITA' DEL FATTO: PRIMI DUBBI E APPLICAZIONI
In data 2 aprile 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28/2015 che prevede la non punibilità dei reati per particolare tenuità del fatto. Il testo della legge prevede sostanzialmente tre condizioni per l'applicazione della nuova normativa:
- reati per i quali è prevista una pena detentiva NON superiore nel massimo a anni CINQUE
- offesa tenue
- comportamento non abituale
Ai fini della valutazione della tenuità dell'offesa la norma richiama i parametri dell'art. 133 comma 1 c.p. Pertanto la "gravità del fatto" andrà valutata sulla base dei parametri indicati nel predetto articolo: modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa.
Il Giudicante, quindi, potrà applicare la nuova normativa previa valutazione del caso concreto.
La norma appare rivoluzionaria dal momento che per numerosi reati potrà essere applicata la non punibilità la cui determinazione, però, è demandata all'organo giudicante che dovrà stabilire la presenza dei parametri di cui all'art. 133 comma 1 c.p.
Il nuovo articolo potrà essere applicato sia in sede di indagini preliminari, con una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, come anche nel corso del dibattimento o in sede di pronuncia di primo grado.
Le prime applicazioni sono state riscontrate in tale ultimo caso.
Il Tribunale di Bologna si è recentemente pronunciato con una sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto nel caso di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. Si trattava di un giovane incensurato che aveva acquistato un telefono cellulare rubato.
Anche il Tribunale di Savona ha emesso la medesima sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto nel caso, ben più grave, di falsificazione di un permesso di parcheggio rilasciato dal Comune di Bergeggi. Infine il Tribunale di Reggio Emilia si è pronunciato nello stesso modo in presenza di reato di tentato furto di profumi in un discount.
La vaghezza della legge, che lascia libertà al Giudicante circa la valutazione sulla tenuità o meno del fatto in base ai parametri sopra descritti, potrà portare a pronunce diverse e contraddittorie. Infatti certo è che, se porterà ad una non punibilità di reati di scarsa importanza, potrà anche portare al proscioglimento di imputati ai quali verrà contestato lo spaccio di sostanza stupefacente per lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90.
Inoltre, il dettato normativo non prevede limiti legati al numero di volte della sua applicabilità. Pertanto è sempre lasciata al Giudice la valutazione circa l'applicazione plurima della norma al medesimo imputato.
Infine, particolare attenzione dovrà il difensore porre, laddove il decreto afferma che la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile. Tale pronuncia, quindi, vale come prova di responsabilità nei processi civili o amministrativi per il risarcimento del danno.
In data 2 aprile 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28/2015 che prevede la non punibilità dei reati per particolare tenuità del fatto. Il testo della legge prevede sostanzialmente tre condizioni per l'applicazione della nuova normativa:
- reati per i quali è prevista una pena detentiva NON superiore nel massimo a anni CINQUE
- offesa tenue
- comportamento non abituale
Ai fini della valutazione della tenuità dell'offesa la norma richiama i parametri dell'art. 133 comma 1 c.p. Pertanto la "gravità del fatto" andrà valutata sulla base dei parametri indicati nel predetto articolo: modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa.
Il Giudicante, quindi, potrà applicare la nuova normativa previa valutazione del caso concreto.
La norma appare rivoluzionaria dal momento che per numerosi reati potrà essere applicata la non punibilità la cui determinazione, però, è demandata all'organo giudicante che dovrà stabilire la presenza dei parametri di cui all'art. 133 comma 1 c.p.
Il nuovo articolo potrà essere applicato sia in sede di indagini preliminari, con una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, come anche nel corso del dibattimento o in sede di pronuncia di primo grado.
Le prime applicazioni sono state riscontrate in tale ultimo caso.
Il Tribunale di Bologna si è recentemente pronunciato con una sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto nel caso di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. Si trattava di un giovane incensurato che aveva acquistato un telefono cellulare rubato.
Anche il Tribunale di Savona ha emesso la medesima sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto nel caso, ben più grave, di falsificazione di un permesso di parcheggio rilasciato dal Comune di Bergeggi. Infine il Tribunale di Reggio Emilia si è pronunciato nello stesso modo in presenza di reato di tentato furto di profumi in un discount.
La vaghezza della legge, che lascia libertà al Giudicante circa la valutazione sulla tenuità o meno del fatto in base ai parametri sopra descritti, potrà portare a pronunce diverse e contraddittorie. Infatti certo è che, se porterà ad una non punibilità di reati di scarsa importanza, potrà anche portare al proscioglimento di imputati ai quali verrà contestato lo spaccio di sostanza stupefacente per lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90.
Inoltre, il dettato normativo non prevede limiti legati al numero di volte della sua applicabilità. Pertanto è sempre lasciata al Giudice la valutazione circa l'applicazione plurima della norma al medesimo imputato.
Infine, particolare attenzione dovrà il difensore porre, laddove il decreto afferma che la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile. Tale pronuncia, quindi, vale come prova di responsabilità nei processi civili o amministrativi per il risarcimento del danno.
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