Termine dell`impugnazione dell`atto di ammissione alla gara


Quando decorre il termine di impugnazione dell'atto di ammissione alla gara dell'impresa aggiudicataria se non pubblicato sul sito dell'Appaltante?
Termine dell`impugnazione dell`atto di ammissione alla gara
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima), sentenza n. 24 del 13.01.2017.

Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, aggiunto dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. n.50/ 2016, in vigore dal 19.04.2016, con effetto per procedure e contratti di cui al citato d.lgs. i cui bandi e avvisi siano pubblicati a partire dal 20.04.2016, «Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività
».
Ma in caso di mancata pubblicazione dell’ammissione dei concorrenti sul sito della Stazione appaltante, da quando decorre il termine di impugnazione?
«Qualora l’atto di ammissione alla gara dell’impresa risultata poi aggiudicataria non sia stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante ex art. 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto inizia a decorrere non immediatamente (senza attendere la conclusione della gara), come previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. (aggiunto dall’art. 204, d.lgs. n. 50 del 2016), da tale pubblicazione ma dalla ricezione, mediante posta elettronica, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento».

E’ quanto emerge, per quel che qui rileva, dalla sentenza ora in commento che ritiene ricevibile il ricorso con il quale era stata chiesta l’esclusione dalla gara dell’Impresa aggiudicataria, spedito ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53/1994 per la notificazione a mezzo posta il 29 ottobre, a meno di un mese dal messaggio via PEC, ricevuto il precedente 13 ottobre «(sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 4919 del 28.2.2011 e n. 6402 dell’1.4.2004, TAR Catanzaro Sez. II n. 428 del 14.3.2014 e TAR Umbria n. 20 del 20.1.2010, secondo cui il principio, sancito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 477 del 2002, secondo il quale deve ritenersi tempestiva per il notificante la notificazione a mezzo posta al momento della consegna del plico all’Ufficiale Giudiziario, si applica anche alla notificazione a mezzo del servizio postale eseguita dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53/1994, essendo irrilevante l’autore della notificazione, in quanto la data di consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario risulta sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato)».

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di Cristiana Centanni

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