Termine di utilizzabilità dei vecchi voucher


Con il messaggio n. 4752 del 28.11.17, l’Inps torna a occuparsi dell’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.
Termine di utilizzabilità dei vecchi voucher
Con il messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, l’Inps torna ad occuparsi dell’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, i vecchi voucher, richiesti prima dell’abrogazione della relativa disciplina, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del DECRETO LEGGE N. 25/2017.

TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2017
In considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza, l’Inps ribadisce che i buoni lavoro richiesti entro la data del 17 marzo 2017, possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017.
Non sarà, pertanto, consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.
Viene precisato che eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 - anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell’1 gennaio 2018 - verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito.
Nell’ipotesi in cui le prestazioni abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.
Si specifica che se l’utilizzo di buoni lavoro avviene tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente entro la data del 15 gennaio 2018.
Dal 16 gennaio 2018 infatti sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio.
L’Inps ricorda inoltre che i committenti devono avere cura di verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima dell’inserimento delle prestazioni in procedura, poiché in nessun caso sarà possibile incrementare mediante nuovi versamenti la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro il 17 marzo 2017. Peraltro, la causale LACC di versamento tramite il modello F24 è soppressa.

RIMBORSI ENTRO IL 31 MARZO 2018
Il messaggio INPS informa, infine, che i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017 e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto.
Pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di rimborso dei Voucher, l’Istituto invita i committenti e i lavoratori a porre in essere tempestivamente anche tali adempimenti

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di Elena Pitalis

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