Termini dell`intervento principale


Ammissibilità dell'intervento di terzo
Termini dell`intervento principale
Ci si riferisce all'intervento principale in modo del tutto particolare.
Infatti, questo tipo di intervento è indipendente da quello spiegato dalle altre parti già costituite; attore e convenuto, ed autonomo da esse. E' di fatto ed in sostanza una domanda nuova.
La disciplina del rito civile art 268/II co cpc impone all'interveniente gli stessi limiti e preclusioni già maturate a carico del primo degli attori processuali: poniamo un intervento di terzo alla prima udienza di trattazione, lo vedrebbe incappare già nell'impossibilità maturata in capo al convenuto di effettuare una chiamata di terzo od una riconvenzionale. ( che a ben vedere non sono mezzi istruttori in senso stretto, ma allargano il thema decidenudm).
La S.C. sostiene che le limitazioni riguardano solo l'aspetto istruttorio, ma la gran parte dei giudici di merito le estendono al thema decidendum, cioè all'impossibilità di fare domande nuove, che per il terzo in via principale, è quanto dire che il suo intervento è inammissibile: infatti una domanda autonoma in via principale di terzo, è essenzialmente e per definizione nuova; infatti a principiare dal Tribunale di Torino rg 21938/11, tutta pressocchè la giurisprudenza di merito segue questa interpretazione, l'inammissibilità della domanda principale (ed anche litisconsortile).
Ammettere l'intervento del terzo, fuori dalle preclusioni già maturate alla prima delle parti processuali per cui esse maturano, equivale non solo ad allargare il thema decidendum, ma anche le richieste istruttorie, che le altre parti possano avanzare con riguardo all'intervento del terzo:sicchè l'intervento del terzo, certe volte studiato nella prassi ad hoc, farebbe d'un colpo fallire il sistema di preclusioni ideato dal legislatore, per evitare il dilungarsi oltremodo dei processi civili: autentico tarlo della nostra legislazione e fonte di spese per l'Erario (legge Pinto).
Ciò che al momento è utile e necessario salvaguardare, è la funzionaità del sistema e non l'opposto principio di difesa, ampiamente garantito ed abusato.
Consentire al terzo di intervenire alla prima udienza con una domanda nuova, rischia di trasformarsi in un cavallo di Troia, dal quale possano, di fato accade, scaturire nuove richieste istruttorie, collegate allo spostarsi in avanti delle preclusioni con riferimento al terzo, ed in definitiva per tutta l'attività processuale, che viene così a dilungarsi piuttosto che a concentrarsi.
Questo combinato con i difetti di organico genera il dilungarsi abnorme dei processi civili, ancorchè di facile risoluzione.
Pertanto se preclusione ha da essere, deve riguardare tanto i mezzi istruttori, quanto le deduzioni assertive ed affatto nuove.
D'altronde il Giudice ha pur sempre la possibiità di integrare il contraddittorio: unica ipotesi ammissibile e realmente garante del diritto di difesa; ciò vale ad escludere la paventata ipotesi di conflitto di giudicati: oltre altri strumenti processuali.
Cos' è la riconvenzionale se non una domanda nuova? Perchè dovrebbe essere concesso al terzo ciò che non è più concesso al convenuto, dato che stante il principio e la disciplina di rito, deve accettare il processo nello stato in cui si trova.
Con tutto l'ossequio non pare condivisibile l'orientamento della S.C.
Nè è condivisibile, a modo di vedere dello scrivente, l'orientamento espresso dal Tribunale di Salerno I, del 15.06.2006, che ammette l'intervento del terzo fino alla I udienza di trattazione, qualora sia conseguenza delle eccezioni o della riconvenzionale del convenuto , perchè al di fuori delle ipotesi di integrazione del contraddittorio, della chiamata di terzo, essa riguarda solo le parti già costituite, pena i vulnera al sistema di preclusioni e paratie elaborato dal legislatore, di cui già si è detto. L'attore nel caso del Tribunale salernitano, può esplicitare difese che siano conseguenza dell'attività del convenuto, quindi argomenta il giudice campano, il terzo che interviene in questa fase può anche lui proporre domande che siano conseguenza delle difese del convenuto: questo è il punto , l'attore può modificare la domanda ma non introdurre argomenti del tutto nuovi, come ineludibilmente è una autonoma domanda di terzo.

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di Avv Giuseppe Saya

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