Terzo Settore: obblighi di pubblicità per i contributi ricevuti


Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicità per ETS
Terzo Settore: obblighi di pubblicità per i contributi ricevuti

Con la Circolare 11.1.2019, n. 2 il Ministero del Lavoro ha recentemente fornito una serie di chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicità “relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.
L’obbligo di pubblicazione riguarda 2 tipologie di soggetti:
•    associazioni / fondazioni / ONLUS, in generale ETS.
•    le imprese (tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali).

 

Le cooperative sociali sotto il profilo fiscale sono considerate ONLUS di diritto ex art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 460/97, mentre sotto il profilo civilistico sono società che assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale. In tale contesto la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ove esistente”.

 

Il Ministero del Lavoro rammenta che le cooperative sociali, oltre all’obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.


Con riferimento ai c.d. “vantaggi economici” oggetto di pubblicità, la norma indica un criterio ampio nell’identificazione degli stessi. Infatti, l’obbligo riguarda “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere”.
Come precisato nella citata Circolare n. 2, sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:
•    contributi / sovvenzioni / sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati;
•    somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio”.


Il vantaggio economico attribuito dalla P.A. può consistere anche in risorse strumentali come, ad esempio, il comodato di un bene mobile o immobile. In tal caso, per adempiere agli oneri pubblicitari, va preso a riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

 

Per quanto concerne l’arco temporale di riferimento la citata Circolare n. 2 evidenzia che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente (va, quindi, applicato il principio di cassa).
Gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato (va considerate la SOMMA di tutti i vantaggi a qualunque titolo ricevuti).

Le informazioni oggetto di pubblicazione devono essere fornite preferibilmente in forma schematicae devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico.

In particolare devono essere indicati:
•    denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
•    denominazione del soggetto erogante;
•    somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
•    data di incasso;
•    causale.

 

Le modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto. Infatti:
•    I soggetti diversi dalle imprese devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet / portale digitale / pagina Facebook entro il 28.2 di ogni anno.
•    Le imprese devono indicare le predette informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio.
In base a quanto stabilito dall’art. 93, comma 4, CTS “le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il corretto utilizzo da parte dei beneficiari delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.


Questo implica che, in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicità da parte delle imprese, scatterà l’obbligo di restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi dal 28.2 di ciascun anno.
Tale sanzione, secondo un recente parere del Consiglio di Stato, non è applicabile agli altri Enti del Terzo Settore.

 

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di Marco Abbadessa

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