Tesseramento calciatori stranieri


Art. 44 D.lgs. 286/98 (T.U. sull'immigrazione)
Tesseramento calciatori stranieri
TESSERAMENTO GIOCATORI STRANIERI
Ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 286/98 (T.U. sull’immigrazione), un calciatore straniero ricorreva all’Autorità giudiziaria "ordinaria" in quanto riteneva il comportamento assunto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio discriminante nei suoi confronti per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.
Pertanto, il su citato calciatore agiva mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo al Giudice Unico la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.
In particolare il ricorrente lamentava il contenuto discriminatorio del Comunicato Ufficiale 164/A della FIGC (al pari della Comunicazione della Lega Pro del 27/7/2017, che vi dava attuazione) in quanto impediva il tesseramento dello stesso in una squadra di Serie B, unicamente, in ragione della sua cittadinanza .
L’atleta infatti sosteneva che, invece, in base alla corretta interpretazione dei comunicati su citati, nulla avrebbe dovuto impedire il suo tesseramento in una squadra di Serie B posto che, proprio al punto C) del C.U. 164/A della FIGC, sarebbe vietato alle squadre di Serie B di "tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero".
Nel caso di specie il calciatore, essendo residente e soggiornante da anni in Italia, doveva risultare, quindi, come non proveniente dall’estero.
Segnatamente, considerato che il calciatore non risultava proveniente dall’estero, in quanto già residente e soggiornante da anni in Italia, lo stesso riteneva di non occupare "quote" come sportivo straniero - stricto sensu - a cui facevano riferimento le premesse del prefato Comunicato, anche perché sussisteva un suo precedente tesseramento FIGC (presso la LND) che lo avrebbe equiparato a qualsiasi altro calciatore italiano o comunitario. Ma così non è stato.
La decisione della Giustizia ordinaria, difatti, confermava il diniego espresso dalla FIGC circa il tesseramento del calciatore in questione concludendo che né il provvedimento amministrativo emesso dalla FIGC il 26 maggio 2017, né la condotta tenuta della Lega Professionisti di Serie B nel rifiutare il tesseramento, integravano una discriminazione, poiché la limitazione all’accesso in Serie B dei calciatori di cittadini non U.E. veniva giustificata da finalità legittime, perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

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di Avv. Mauro Nucera

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