TFR fondo tesoreria INPS


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TFR fondo tesoreria INPS

Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. L’obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate. Ai dipendenti (cessati dal rapporto di lavoro) di aziende obbligate al versamento al Fondo di Tesoreria che hanno scelto di lasciare, in tutto o in parte, il proprio TFR presso il datore di lavoro. La liquidazione della prestazione è effettuata integralmente dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo. Al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla legge 296/2006, solo il datore di lavoro può inoltrare la domanda di intervento al Fondo di Tesoreria (online o con file xml) per il pagamento diretto al lavoratore del TFR di competenza (circolare INPS 7 febbraio 2013, n. 21). Anche le richieste di anticipazioni di TFR vanno inoltrate al proprio datore di lavoro che, sempre al verificarsi delle necessarie condizioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, potrà inviare domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria. In questo caso, naturalmente, non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo eroga il TFR direttamente al lavoratore entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda.

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di Ivan Bevilacqua

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