Tfr in azienda o in un fondo pensione, cosa conviene?

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 252/2005 è stato superato l’obbligo di trattenere il TFR in azienda trasformandolo in una sola delle alternative possibili. Accanto alla facoltà di lasciare il trattamento di fine rapporto nelle mani del datore di lavoro, infatti, il dipendente può optare di trasferirlo a un fondo complementare.
Premettendo che non esiste una soluzione ottimale che valga per tutti, è bene analizzare le alternative indicate dalla normativa e approfondire gli aspetti fiscali, finanziari e opzionali delle differenti scelte.
Indice:
Cos’è il TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto (il cui noto acronimo è “TFR”) è l’ammontare delle quote accantonate annualmente dal datore di lavoro a favore dei dipendenti, sia pubblici che privati, e che viene corrisposto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.
L’ammontare della quota annuale del TFR è pari (o comunque non superiore) alla retribuzione annua lorda (sommata ad eventuali compensi ed indennità) divisa per il coefficiente 13,5. Nel caso di rapporti di lavoro inferiori ad un anno occorre considerare come mensilità intera quella in cui si è stati presenti sul posto di lavoro almeno per 15 giorni (ex art. 2120 c.c., co. 1).
Ogni quota di trattamento di fine rapporto va ad incrementare il montante che, con cadenza annuale, viene rivalutato dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’inflazione stabilita ogni anno dall’Istat.
Dopo otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro è possibile chiedere un’anticipazione del TFR, ma solo fino al 70% del suo ammontare e per tassativi motivi indicati dalla legge (ex art. 2120 c.c., co. 8):
a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e il datore di lavoro deve concederlo nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque nella misura del 4% del numero totale dei dipendenti (ex art. 2120 c.c., co. 7).
Quando e come è possibile destinare il TFR?
Come accennato, il Decreto Legislativo 252/2005 ha modificato la disciplina sul trattamento di fine rapporto. A livello generale, il provvedimento ha voluto potenziare la previdenza complementare, definita come “secondo pilastro della previdenza”, da affiancare a quella obbligatoria erogata dall’Inps tramite gli assegni pensionistici.
Tra i diversi aspetti, è stato normato anche il TFR ponendo una svolta rispetto al passato. Fino al 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore del D.lgs. 252/2005) il TFR veniva accantonato in azienda dal datore di lavoro e corrisposto al dipendente al termine del rapporto lavorativo.
Proprio per potenziare la previdenza complementare, il legislatore ha previsto che il dipendente possa decidere di far gestire le quote annuali del trattamento ad un fondo pensione.
Quando furono introdotte le novità sul TFR ci fu un’iniziale alzata di scudi da parte delle imprese che videro diminuire la liquidità da reimpiegare in azienda, anche se di contro fu concessa una più ampia gamma di alternative remunerative per i lavoratori, ma poi fu chiaro che vi erano dei vantaggi anche per le imprese.
Cosa prevede, dunque, il D.lgs. 252/2005 sul TFR?
In base all’art. 1, comma 2, del decreto citato, l'adesione alla previdenza complementare, destinando il trattamento di fine rapporto, è libera e volontaria.
Entro sei mesi dall’assunzione, il lavoratore deve scegliere come destinare il proprio TFR, ovvero se lasciarlo in azienda o trasferirlo a un fondo pensionistico. Nel caso in cui il dipendente non dichiari nulla in merito, scatta il principio del silenzio-assenso. Ma cosa accade?
Sul punto occorre fare una prima distinzione:
• Se l’impresa ha una forza lavoro minore di 50 dipendenti, il trattamento di fine rapporto rimane presso l’azienda stessa;
• Se l’impresa ha una forza lavoro maggiore di 50 dipendenti, il trattamento di fine rapporto viene trasferito presso il fondo pensioni dell’Inps (“FondInps”) se non è indicata un’altra forma di previdenza complementare negli accordi collettivi (nazionali o territoriali), o aziendali; se in tali accordi sono indicate più forme pensionistiche “il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti”.
Resta salva per il lavoratore, infine, la possibilità di destinare le quote di TFR alla previdenza complementare anche in un secondo momento, ovvero anche dopo i primi sei mesi dall’inizio dell’attività lavorativa. Il TFR futuro può essere trasferito a diverso fondo previdenziale, mentre quello già maturato resta in azienda fino alla sua erogazione.
Ugualmente, anche nel caso in cui il dipendente scegliesse, entro i primi sei mesi, di lasciare il TFR in azienda, potrebbe decidere diversamente in una data successiva.
Non vale il contrario però: una volta scelto di destinare il TFR ad un fondo pensioni, la scelta non è più revocabile.
Per completezza di informazioni, però, va sottolineato che affidando il TFR ad una forma pensionistica complementare, non si ha diritto alla contribuzione da parte del datore di lavoro, cosa che accade se si decidesse di lasciarlo in azienda.
Detto ciò, possiamo effettuare qualche valutazione sull’alternativa migliore a livello generale dato che, come detto, è importante poi valutare la convenienza caso per caso.
Il rendimento del TFR
Un primo aspetto da considerare è certamente quello della remunerazione del capitale accantonato.
Il TFR lasciato in azienda è remunerato in maniera costante con un rendimento pressoché fisso, pari ad una rivalutazione dell’1,5% annuale a cui si aggiunge quella pari al 75% dell’inflazione stabilita annualmente a dicembre dall’Istat. Dunque, i rendimenti non sono entusiasmanti, ma “sicuri”… forniscono, almeno in teoria, una certa tranquillità a coloro che hanno una bassa propensione al rischio (anche se il rischio potrebbe essere il fallimento di impresa!).
Di contro, optare per la previdenza complementare potrebbe significare ottenere un montante finale più elevato grazie a rendimenti più alti legati all’andamento dei mercati finanziari. In questo caso il condizionale è d’obbligo dato che non vi è certezza di ottenere i risultati sperati data l’alea degli investimenti. Potrebbe essere certamente, questa, un soluzione più adatta a chi ha una propensione del rischio più alta. Ad ogni modo, la certezza (seppur non matematica) è data dal fatto che nel lungo periodo i rendimenti aumentano smussando la volatilità del breve periodo e facendo emergere come lasciare il TFR in azienda sia più svantaggioso. Va aggiunto, inoltre, che anche la pensione complementare, almeno in alcuni casi, prevede linee di investimento a bassa volatilità o addirittura garantite…in tal modo accrescerebbe ancor di più la sicurezza rispetto all’alternativa di lasciare il TFR in azienda sulla quale, ribadiamo, grava il rischio di impresa.
Ma il guadagno raggiungibile non va valutato solamente sul semplice rendimento atteso. Può essere inteso anche come minor esborso per le trattenute sul TFR. E sotto questo aspetto, entra in gioco l’ambito fiscale.
Regimi fiscali a confronto
Se il TFR viene lasciato in azienda, una volta corrisposto sarà soggetto a tassazione separata in base allo scaglione Irpef di competenza con aliquota compresa tra il 23% e il 43%, mentre annualmente è soggetto ad una tassazione del 17% sulle plusvalenze maturate.
Per calcolare la base imponibile finale sulla quale applicare l’aliquota dello scaglione di competenza occorre moltiplicare per 12 l’ammontare del TFR lordo e dividere il risultato per il numero di anni di servizio di lavoro prestati. Sulla base imponibile poi, si calcola la tassazione in base all’aliquota Irpef corrispondente. Va da sé che l’aliquota minima applicabile è pari al 23%, mentre la massima è pari al 43%.
Ma non è tutto. Poiché il fisco compara il risultato ottenuto con l’aliquota media applicabile negli ultimi cinque anni di lavoro, quando in genere lo stipendio è più elevato (ma solo sul TFR maturato dopo il 2001), in caso di differenza, occorrerà versare l’ulteriore saldo della tassazione.
Accantonando, invece, il TFR su una forma di previdenza complementare si dovrà versare, a titolo di tassazione, il 20% sugli interessi attivi e sulle plusvalenze maturate nel corso degli anni, a differenza del 26% previsto per altre forme di investimento (come azioni e obbligazioni, ecc.).
Considerando, però, che i gestori del fondo pensione diversificano gli strumenti di investimento, come i Titoli di stato le cui plusvalenze sono tassate al 12,5%, la tassazione dei rendimenti potrebbe essere anche inferiore.
Inoltre, al momento della corresponsione del TFR al lavoratore, il montante finale sarà tassato con un’aliquota del 15% che diminuisce dello 0,3% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al 15esimo, fino a poter raggiungere l’aliquota minima del 9%. Quindi, più tempo si è iscritti ad un fondo pensione e minore sarà la tassazione del TFR. Facendo due conti alla mano, dunque, è evidente come il guadagno non sia legato esclusivamente ai maggiori rendimenti della previdenza complementare, ma al notevole risparmio in ambito fiscale.
La valutazione del rischio
Può essere comprensibile il timore di investire i propri risparmi nella previdenza complementare, temendo di non avere alcun rendimento al momento della corresponsione o, peggio, di subire perdite a causa di una pessima gestione del fondo pensionistico (complici della paura anche i passati scandali finanziari). Ma tale timore potrebbe subito essere eliminato sottoscrivendo, ad esempio, forme di previdenza complementare garantite.
Ma l’alternativa del datore di lavoro è davvero più sicura?
Se è vero che il rendimento, seppur limitato, è garantito nel caso in cui si opti di lasciare il TFR in azienda, cosa accade se l’impresa fallisce? Nel caso di società con un numero di dipendenti inferiore a 50, e dunque parliamo di PMI, siamo davvero così sicuri che la crisi non le travolga?
Se dovesse accadere, recuperare il TFR non sarebbe una cosa semplice, se non impossibile.
Discorso relativamente differente va fatto se l’azienda ha più di 50 dipendenti. In questo caso, come si è detto, anche se si opta di lasciare il TFR in azienda, questo verrebbe comunque trasferito ad un fondo istituito presso l’Inps. Quali sarebbero i rendimenti? E la sicurezza? Considerando che il Decreto Legislativo 252/2005 è stato introdotto proprio per potenziare il “secondo pilastro” della previdenza a fronte della situazione sofferente dell’Istituto di previdenza nazionale, forse sarebbe il caso di fare una riflessione più approfondita sul proprio futuro!
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