Tfr in busta paga


Dal 1° marzo 2015 il trattamento di fine lavoro (Tfr) potrà acquisire la forma di un'integrazione della retribuzione mensile
Tfr in busta paga
Dal 1° marzo il trattamento di fine lavoro (Tfr) potrà acquisire la forma di un'integrazione della retribuzione mensile. È questo il principale effetto prodotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge 190/2014. Con il nuovo comma 756 bis dell'articolo 1 della legge 296/2006 si introduce la possibilità per il dipendente privato in servizio da almeno sei mesi, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga dell'importo mensile che avrebbe maturato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

Per poter accedere a incassare in busta paga il Tfr il lavoratore deve avere un' anzianità di servizio in azienda di almeno sei mesi. Il soggetto interessato deve presentare una domanda ("istanza di accesso") alla propria azienda, che poi dovrà chiedere il via libera da parte dell'Inps. È importante sottolineare che questa decisione è vincolante per tutto il periodo in questione: chi decide di "monetizzare" il proprio Tfr in busta paga a partire dal 1° marzo prossimo lo incasserà in questo modo fino al 20 giugno del 2018, senza possibilità di recedere da questa decisione.

Le imprese con meno di 50 dipendenti possono accedere a un finanziamento bancario garantito presso un istituto (uno solo) di credito, nel caso in cui il dipendente chieda il Tfr in busta paga. L'azienda deve anche comunicare all'Inps per via telematica gli identificativi dei dipendenti che hanno fatto domanda e l'Istituto certificherà l'importo della retribuzione imponibile utile per il calcolo del Tfr utilizzando il Durc (documento unico di continuità contributiva) sulla base dei periodi di paga dei 15 mesi precedenti la domanda stessa. La tassazione del Tfr "monetizzato" in busta paga segue le regole delle imposte sui redditi: chi più guadagna, più paga al Fisco. Il decreto del Presidente del Consiglio prevede che la liquidazione in busta paga debba arrivare entro il mese successivo alla domanda presentata dal lavoratore. Ma nel caso in cui l'azienda chieda l'accesso al finanziamento bancario di garanzia, il pagamento effettivo arriverà a partire dal mese successivo alla disponibilità finanziaria da parte della banca.

Anche chi ha aderito a un fondo pensione potrà ottenere in busta paga la quota di Tfr maturando.

La norma prevista dalla Legge di Stabilità, infatti, riguarda solamente Tfr maturando. Per chi necessita di ulteriore liquidità sono a disposizione le altre possibilità previste dalla normativa vigente.

E' possibile ottenere anticipazioni dal montante accumulato del proprio Tfr in azienda o nel proprio fondo pensione, per alcune circostanze previste dalla normativa. Chi ha destinato il proprio Tfr in azienda può chiedere anticipazioni dopo otto anni di anzianità aziendale per motivi di salute o per l'acquisto della prima casa, per un importo non superiore al 74% del montante accumulato; la tassazione applicata in questo caso è quella ordinaria. Chi invece ha destinato il Tfr in un fondo pensione ha qualche agevolazione in più: può riscattare dopo otto anni di adesione al fondo sempre per motivi di salute, di acquisto o di ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.

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di Torriglia Roberta

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