TFR mensile in busta paga


Ancora una volta viene trasformata la natura di questo istituto contrattuale che diventa una forma di integrazione della retribuzione ordinaria
TFR mensile in busta paga
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto in via sperimentale la liquidazione in busta paga della quota di Tfr maturanda (Qu.i.r), su richiesta del lavoratore, per i periodi paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. La quota di Qu.i.r da erogare è pari alla quota maturanda di Tfr del mese al netto, se dovuto, del contributo dello 0,5 IVS.

I soggetti interessati sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. La richiesta da parte del lavoratore è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 e può avvenire anche in caso di scelta di destinazione del Tfr a forme pensionistiche complementari. In tal caso viene sospeso il versamento della quota Tfr al fondo ma proseguono i versamenti di eventuali contribuzioni ditta e dipendente al fondo stesso.

Gli importi erogati come "quota maturanda Tfr" sono soggetti a tassazione ordinaria e concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini del calcolo delle detrazioni d'imposta; non concorrono invece nella determinazione del reddito complessivo ai fini dell'erogazione del credito degli 80 euro. Resta altresì confermata l'esenzione contributiva.
La norma prevede inoltre a favore dei datori di lavoro, a fronte dello sforzo finanziario che potrebbero essere chiamati a sostenere, delle misure compensative di sostegno fra loro alternative:
Datori di lavoro fino a 49 dipendenti
Pacchetto 1
Possibilità di dedurre un importo pari al 4% dell'ammontare del Tfr annualmente liquidato in busta paga;
abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr nella stessa percentuale di Tfr liquidato in busta paga;
concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali pari allo 0,28%.
Pacchetto 2
I datori di lavoro possono accedere al credito bancario allo stesso costo finanziario cui è soggetto il Tfr (75% dell'Istat più coefficiente fisso dell'1,50%); il credito così concesso dalle banche sarà assistito dalla garanzia dello Stato per tramite di un apposito fondo istituito presso l'Inps
abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr nella stessa percentuale di Tfr liquidato in busta paga.

Datori di lavoro oltre 49 dipendenti
Possibilità di dedurre un importo pari al 6% dell'ammontare del Tfr annualmente liquidato in busta paga;
abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr nella stessa percentuale di Tfr liquidato in busta paga;
concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali pari allo 0,28%.

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di Roberta Sacchi

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