Tirocini di formazione e orientamento


Hanno il fine di facilitare l’inserimento o il reinserimento delle persone nel Mercato del lavoro
Tirocini di formazione e orientamento
Il tirocinio è una misura formativa che ha il fine di facilitare l’inserimento o il reinserimento delle persone, in particolare dei giovani, nel Mercato del lavoro favorendo l’acquisizione di competenze professionali da parte di questi. Infatti, attraverso un’esperienza lavorativa vissuta all’interno di un’azienda o di un ente o studio, il tirocinante ha la possibilità di comprendere quali sono le sue capacità in campo professionale e nel contempo, la struttura ospitante ha l’occasione di conoscere potenziali collaboratori da inserire nel suo organico. Esso consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura come un rapporto lavorativo e la sua disciplina è fondamentalmente di competenza regionale. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo. Tale strumento non può essere usato per sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di massima attività o per sostituire il personale della struttura ospitante che si trovi in malattia o in maternità o ferie e neanche per ricoprire ruoli che siano necessari per l’organizzazione della struttura stessa. Il nostro ordinamento disciplina varie tipologie di tirocinio che vengono regolamentate diversamente in base al soggetto che partecipa al progetto formativo e alle finalità dello stesso.
Anzitutto si distinguono i tirocini curriculari dai tirocini non curriculari. I tirocini curriculari sono quelli previsti dai piani di studio degli istituti scolastici e delle Università indirizzati ai propri studenti, realizzando un’alternanza tra studio e lavoro ed in particolare con l’intento di migliorare il loro processo di apprendimento. I tirocini non curriculari facilitano quelle che sono le scelte dei giovani in ambito professionale durante il periodo di transizione dalla scuola al lavoro, attraverso un periodo di formazione in un contesto di tipo produttivo ed un’esperienza diretta nel mondo del lavoro. Sono non curriculari:
• tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare l’occupabilità dei giovani nel passaggio dalla scuola al lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio (laurea o diploma) entro e non oltre 12 mesi;
• tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: sono finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;
• tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
• tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale; • tirocini promossia favore degli immigrati;
• tirocini estivi.
Attivazione e durata dei tirocini. Perché si possa attivare un tirocinio, è indispensabile che vengano preventivamente stipulate apposite convenzioni tra soggetti promotori e soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo individuale per ciascun tirocinante, predisposto sulla base dei modelli definiti dalle Regioni e dalle Province autonome e che deve essere sottoscritto da parte dei tre soggetti coinvolti nel tirocinio (promotore, ospitante e tirocinante). Infatti, il tirocinio è sostanzialmente un’esperienza formativa, ed è proprio per tale ragione che si deve fondare su un progetto formativo individuale che possa stabilire degli obiettivi in merito all’apprendimento. Tale progetto formativo deve essere strutturato seguendo tali sezioni:
• anagrafica: indicante i dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;
• elementi descrittivi del tirocinio: indicante la tipologia di tirocinio, il settore di attività economica dell’azienda o dell’amministrazione pubblica, l’area professionale di riferimento dell’attività, la sede prevalente di svolgimento, gli estremi identificativi dell’assicurazione, la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio, la sede prevalente di svolgimento, l’entità dell’importo corrisposto come indennità al tirocinante;
• specifiche del progetto formativo: indicazione, quando è possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio Nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67 ed eventuale livello Eqf; attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; competenze da acquisire in relazione alla figura professionale di riferimento;
• diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.
La durata dei tirocini formativi e di orientamento dei neodiplomati e laureati non può superare i 6 mesi, mentre quella dei tirocini di inserimento/- reinserimento al lavoro non può superare i 12 mesi. La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore ai 12 mesi, ma per i soggetti disabili essa può arrivare fino a 24 mesi. La durata massima prevista per tali diverse tipologie di tirocinio include eventuali proroghe. In merito però alle persone che si trovano in situazione di svantaggio o di disabilità, le Regioni e le Province autonome possono definire misure di agevolazione e prevedere, al fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. Il tirocinio viene sospeso in caso di astensione per maternità o per malattia lunga che duri almeno un terzo del tirocinio; tale periodo ad ogni modo, non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi appena indicati. Soggetti promotori e ospitanti Il tirocinio prevede tre tipologie di soggetti: il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante.
Sono soggetti promotori:
• Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
• Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
• Istruzioni scolastiche statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale;
• Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
• Comunità terapeutiche e cooperative sociali;
• Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
• Istituzioni formative private senza scopo di lucro, differenti da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione
• Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.
Al soggetto promotore spetta supportare il soggetto ospitante e il tirocinante durante l’avvio delle procedure amministrative e durante la predisposizione del progetto formativo. Ad egli spetta altresì l’individuazione di un tutor che si occupi dell’organizzazione del tirocinio e che lo monitorizzi, così come il rilascio dell’attestazione dei risultati anche su parere del soggetto ospitante. Egli deve redigere annualmente un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati che deve essere inviato alla Regione e Provincia autonoma. I soggetti ospitanti sono gli enti pubblici o privati presso i quali è realizzato il tirocinio. Essi non possono attuare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, non possono servirsi dei tirocinanti per attività non inerenti agli obiettivi formativi del tirocinio, mentre possono realizzare tirocini per il medesimo profilo professionale, rispettando i limiti numerici indicati nell’accordo. È molto importante che i soggetti ospitanti siano in regola con le norme sulla salute e sulla sicurezza, con la normativa del diritto al lavoro dei disabili e che non abbiano effettuato licenziamenti (salvo quelli per giusta causa e salvo specifici accordi sindacali con le Oo.Ss. più rappresentative) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio o comunque che non abbiano procedure di Cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella stessa unità operativa. I soggetti ospitanti hanno il compito di stipulare la convenzione col soggetto promotore, definire il progetto formativo, nominare un tutor dalle competenze adeguate ad affiancare il tirocinante, valutare l’esperienza svolta dal tirocinante. Nel caso di un soggetto ospitante multilocalizzato o di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio deve essere disciplinato dalla normativa vigente nella Regione o nella Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio stesso è stato realizzato. Qualora il tirocinio preveda attività formative in più Regioni, si fa riferimento alla normativa della Regione in cui si è avuta l’attivazione del tirocinio. Ad ogni modo le Regioni e le Province autonome, attraverso la stipulazione di specifici accordi, possono procedere alla definizione di disposizioni che tengano conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate anche derogando a quanto precedentemente affermato. Il tirocinante ha naturalmente l’obbligo di rispettare scrupolosamente tutto quanto previsto nel progetto formativo individuale, svolgendo le attività che sono state concordate con il tutor.

Articolo del:


di Ingrosso Raffaele

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