Dichiarazione dei redditi, tracciabilità delle spese sanitarie


Salta il "tetto" massimo, ma resta confermato l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese sanitarie, pena la perdita del beneficio fiscale
Dichiarazione dei redditi, tracciabilità delle spese sanitarie

È “saltato” il tetto alle spese sanitarie che potranno continuare ad essere considerate in detrazione anche dai contribuenti che dichiarano un reddito elevato, quindi superiore a 240.000 euro.

Resta, invece, confermato l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti che, ove non osservato, determinerà la perdita del beneficio fiscale.


La disposizione originaria: il “tetto” alle detrazioni

Secondo la disposizione originaria, il Governo prevedeva la “modulazione” della detrazione del 19% spettante relativamente alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta.

La detrazione era integrale fino a 120.000 euro di reddito dichiarato.

Nella fascia di reddito compresa tra 120.000 e 240.000 la detrazione diminuiva gradatamente, fino a scomparire completamente per i contribuenti che avrebbero dichiarato redditi di importo superiore a 240.000 euro.

Questa normativa è stata cancellata per le spese mediche.

LE SPESE MEDICHE SARANNO TUTTE INTERAMENTE DETRAIBILI INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO DICHIARATO.

I contribuenti continueranno a beneficiare della detrazione pari al 19% dell’importo totale sostenuto nell’anno, cioè pagato, nella misura eccedente la franchigia di 129,11 euro.


Rimane la tracciabilità integrale

Risulta confermata, invece, la disposizione che subordina il diritto a fruire delle detrazioni di imposta, ivi comprese quelle sostenute per le spese mediche, alla tracciabilità dei pagamenti. Il contribuente dovrà, quindi, sostenere i predetti oneri utilizzando la carta di debito o di credito.

Le uniche eccezioni sono costituite dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, ovvero le spese mediche per le prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o private accreditate.

In tali ipotesi i pagamenti potranno continuare ad essere effettuati in contanti presentando la tessera sanitaria nazionale.

La legge di Bilancio 2020 non contiene più neppure la disposizione che, secondo la prima formulazione della manovra, prevedeva l’irrogazione di specifiche sanzioni nei confronti di commercianti e professionisti che rifiutavano i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.

Si pone così il problema di come coordinare la “cancellazione” dell’obbligo di dotarsi del POS con l’obbligo di tracciabilità delle spese mediche.

L’unica soluzione, in caso di mancata accettazione del bancomat o della carta di credito, per conservare il diritto alla detrazione degli oneri sostenuti nell’anno, è effettuare il pagamento con il “vecchio” assegno bancario. In alternativa si potrà procedere anche con bonifico bancario, ma i disagi sono intuibili.

Il paziente, dopo aver effettuato la visita, dovrà lasciare l’ambulatorio o lo studio medico senza aver effettuato il pagamento e procedendo direttamente presso la propria abitazione non appena avrà a disposizione un personal computer. In alternativa, laddove il paziente sia sufficientemente attrezzato, dovrà effettuare il bonifico bancario con il tablet o il telefonino al termine della visita presso lo studio medico.

 

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di Dott. Simona Landi

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