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Trading Online: un boom che non deve sottovalutare i rischi


Il crescente ricorso al trading online deve fare i conti con i rischi cui la clientela può andare incontro. Ciò a causa di operatori non autorizzati e poco chiari
Trading Online: un boom che non deve sottovalutare i rischi

L’analfabetismo o la semplice disinformazione in materia finanziaria, purtroppo, è ancora molto diffusa in Italia e tale situazione offre terreno fertile per quei soggetti che si propongono come i novelli “Ponzi” o “Madoff” dei tempi nostri.

Fornirò, qui di seguito, un’agile cassetta degli attrezzi coi quali è possibile approcciare al trading online al fine di evitare e incorrere in pericolosi e dispendiosi rischi.
 

 

 

1. Cosa è il trading online?

Trading online è un'espressione anglosassone (ma gli inglesi lo chiamano "online trading") che significa "negoziazione digitalizzata", ovvero negoziazione telematica di titoli finanziari.

È un servizio fornito da società finanziare autorizzate da Consob che consiste nel mettere a disposizione dei clienti privati un programma per computer (o piattaforma) che, attraverso la connessione a Internet, permette di visualizzare i titoli presenti su numerosi mercati borsistici italiani ed esteri, e di acquistarli e venderli nel giro di pochi centesimi di secondo.

Queste società sono chiamate "broker online" (intermediari digitali) e chiedono una commissione su ogni ordine di acquisto e di vendita inviato in Borsa.
I broker possono essere banche e offrire, quindi, anche servizi bancari come conti remunerati, carte di credito, prestiti, mutui e altro, oppure essere Sim o società estere specializzate nel solo trading online

 

 

2. Rendimenti, ma anche rischi

Il trading online consiste, dunque, nel cercare di ottenere un guadagno in base alle oscillazioni dei mercati finanziari. “Tradare” i mercati finanziari può portare rendimenti a patto di utilizzare strumenti, tecniche e strategie adeguate.

“Tradare”, però, può comportare anche dei rischi.

Il rischio, innanzitutto, è intrinseco all’investimento stesso. Ognuno deve essere consapevole dei limiti della propria esposizione.

Altro tema da non sottovalutare riguarda la qualità degli intermediari che offrono i servizi di trading online.
Su questo profilo, infatti, la Consob sistematicamente mette al bando, oscurandoli, diversi operatori non autorizzati.
È sufficiente consultare una sezione specifica del sito Consob per individuare le numerose piattaforme/società di trading online oscurate nell’ultimo anno (circa 300 da luglio 2019).

Tali piattaforme, infatti, tendono a porre in essere vere e proprie “truffe” ai danni della clientela.

Come difendersi, dunque, dalle truffe poste in essere da società non autorizzate sul territorio nazionale a fornire servizi di trading online?

La miglior difesa è l’informazione!

 

 

3. Verifica se l’intermediario rientra tra i soggetti autorizzati

Se vieni contattato o ti imbatti in un sito web di un soggetto che ti propone il trading online (ad es. su opzioni binarie e/o operazioni su forex) verifica che sia autorizzato.
Con l'autorizzazione il soggetto viene iscritto nell'elenco delle SIM tenuto dalla Consob.

Nel sito della Consob è possibile consultare anche l'elenco delle imprese di investimento comunitarie che operano in Italia: a) con succursale; b) in regime di libera prestazione, cioè senza succursale.
Allo stato nessuna impresa di investimento extracomunitaria è autorizzata ad operare in Italia.

Anche le banche possono essere soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento; pertanto è utile consultare anche gli elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

Se non hai ancora investito chiedi informazioni al soggetto che ti ha contattato. Come?
•    Fatti dire il nome della società;
•    fatti dire se è autorizzata;
•    fatti dire da chi è stata autorizzata;
•    fatti dire il numero di autorizzazione;
•    fatti dire il sito internet;
•    fatti dire dove ha la sede;
•    svolgi autonome e semplici ma basilari verifiche sul web;
•    contatta il tuo consulente o legale di fiducia.

Inoltre:
•    se possibile consulta il sito dell'autorità che avrebbe autorizzato il soggetto (anche per verificare tramite quali siti internet opera tale soggetto e non incappare in cd. siti clone; difatti, in alcuni casi gli operatori abusivi utilizzano siti web la cui denominazione è simile a quella di soggetti autorizzati);
•    se possibile consulta online il registro delle imprese del paese in cui il soggetto ti ha dichiarato di avere sede e verifica le informazioni su di esso (denominazione, sede ecc.);
•    inserisci il nome della società o del sito internet nel motore di ricerca (es. google) e verifica cosa si legge sul web (es. nei forum, blog, etc…);
•    se, dopo le tue richieste/verifiche non hai ottenuto informazioni chiare e complete, non avere fretta di investire comunque il tuo denaro in questa società, perché probabilmente si tratta di una truffa.

Se hai investito e ti trovi in una situazione poco chiara:
•    ricorda che l'esercizio abusivo di servizi e attività di investimento è un reato punito con la reclusione fino ad un massimo di 8 anni (art. 166 del Testo unico della Finanza - Tuf);
•    invia un esposto tramite il modulo esposti online che si trova nel sito Consob;
•    denuncia il soggetto alle autorità di pubblica sicurezza;
•    segnala il soggetto alla Consob;
•    ti consiglio, in ogni caso, di chiedere assistenza ad un consulente o legale di fiducia.

Diffida di soggetti che promettono il recupero del denaro investito.

 

 

4. Indici di allerta, come capire se l’operatore è in regola

Infine, qui di seguito troverai quelli che vengono considerati veri e propri indici di allerta:
•    alle tue domande il soggetto che ti ha contattato non ha fornito risposte chiare;
•    le risposte fornite non hanno trovato riscontro nel web e nei siti da te esaminati;
•    vengono promessi ritorni economici molto elevati e/o realizzabili in breve tempo nonché incentivi (bonus) per invogliarti ad investire;
•    insistenti telefonate dell'operatore per convincerti a investire (cd. cold calling);
•    la società ha sede in Paesi esotici/off shore/paradisi fiscali.

 

 

5. Offerta di investimenti di natura finanziaria

Se vieni contattato da un soggetto o ti imbatti in un sito web che, anziché, proporti l'apertura di un conto di trading ti propone l'adesione a iniziative aventi ad oggetto "beni diversi", contratti tra loro collegati o non meglio precisati "programmi di investimento" per cui:
•    ti chiede capitali (anche di modesta entità)
•    ti offre un rendimento (eventualmente prospettando un ritorno economico in percentuali di elevata entità, fuori mercato)
potresti trovarti di fronte ad una proposta negoziale che ha ad oggetto un "investimento di natura finanziaria".

In tali casi il soggetto che ti propone l'operazione sta sollecitando il pubblico dei risparmiatori ad effettuare investimenti finanziari.

Per lo svolgimento di tale attività di "offerta" è richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, documento approvato dalla Consob che contiene informazioni sull'investimento che ti viene proposto, sui rischi che corri, sulla società emittente e sul suo stato di salute.

Lo svolgimento di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in assenza del prospetto informativo è una violazione amministrativa e, molto spesso, nasconde vere e proprie truffe a danno dei risparmiatori.

Anche in questo caso troviamo degli indici di allerta:
•    rendimenti elevati;
•    scarsa trasparenza informativa;
•    presenza di meccanismi remunerativi premianti (es. schemi piramidali).

 

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e tutela.
Avv. Vincenzo Scaglione

 

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