Traffico di droga: nessuna confisca


No alla confisca “allargata” se l’associazione è dedita a traffici di sostanza stupefacente di lieve entità, possibile quella ex art. 240 c.p.p.
Traffico di droga: nessuna confisca
La Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Penale, ha escluso la possibilità di procedere alla confisca c.d. "allargata", ex art. 12 sexies L. 356/92, nel caso di condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti finalizzata alla commissione di fatti illeciti di lieve entità.

Era accaduto, infatti, che il giudice di merito avesse condannato per l’ipotesi attenuata di associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, di cui all’art. 74, comma 6, dpr 309/90, procedendo altresì alla confisca di quanto in sequestro.

I ricorrenti avevano sostenuto l’illegittimità del provvedimento, e la Suprema Corte, con sentenza depositata il 6 luglio 2016, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla confisca.

La pronuncia è interessante perché, innanzitutto, ribadisce come la fattispecie del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità sia una fattispecie autonoma di reato - richiamando la sentenza a Sezioni Unite Valastro, 23 giugno 2011 - e, poi, perché afferma l’altrettanto corretto principio secondo cui alla confisca allargata si può procedere solo per i delitti che siano espressamente previsti nell’art. 12 sexies l. 356/92.

Perfetto, dunque, appare il passaggio logico attraverso cui si sviluppa il ragionamento del Supremo Collegio:
poiché il reato di cui all’art. 74, comma VI, cpp è reato autonomo, e non già fattispecie attenuata, dell’art. 74 stesso decreto (che invece è contemplato nell’art. 12 sexies), e poiché esso non rientra tra quelli menzionati dall’art. 12 sexies l. 356/92, non se ne può che concludere che l’istituto della confisca così detta "allargata" non può essere applicata per tale fattispecie di reato.

Correttamente, infine, la Corte evidenzia come si potrà procedere a confisca solo ove ricorrano i presupposti della confisca disciplinata dall’art. 240 c.p. (cose che servirono a commetere il reato, o beni che siano il prodotto, profitto o prezzo del reato).

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di Avv. Adele Manno

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