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Transizione 4.0 e incentivi in credito di imposta nel 2021


Credito di imposta e agevolazioni fiscali per investimenti tecnologici in beni materiali e immateriali, strumentali a Industria 4.0
Transizione 4.0 e incentivi in credito di imposta nel 2021

La Legge di Bilancio 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178) è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Sono molteplici le agevolazioni e i bonus (soprattutto sotto forma di Credito di Imposta) previsti dalla legge.

In questo intervento ci concentriamo su quelli generali previsti per Industria/Transizione 4.0.

Investimenti in beni materiali e immateriali 

Beneficiari e Tempistiche

Il Piano Transizione 4.0 “si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022”.

Si considera, inoltre, una proroga di sei mesi, ossia entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, allo scopo di non bloccare eventuali investimenti a fine 2020 in attesa di possibili aliquote migliorative, l’attuazione del piano è stata anticipata al 16/11/2020 in luogo dell’ordinario 01/01/2021.
Pertanto, a chi avesse investito in “beni 4.0” dal 16 novembre 2020, verranno applicate le aliquote previste per il 2021 (migliorative rispetto al 2020).

Il credito d’imposta, per beni ordinari, si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

 

Soggetti esclusi

I benefici previsti dalla legge non spettano alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Sintesi delle Agevolazioni previste

Le agevolazioni previste dal nuovo Piano sono prevalentemente di natura fiscale e consistono nel credito d’imposta per gli investimenti in:

Beni materiali 4.0

Dal punto di vista tecnico il riferimento rimane l’Allegato A della Legge 232/2016 con i chiarimenti apportati dalle varie Circolari che si sono susseguite (es. Circolare 4/E del 30/03/17; Circolare “Sanità 4.0”), delle norme in essere (es. PdR 91:2020 “Agricoltura 4.0”; norma UNI 11749:2020) e delle varie risposte pubblicate agli interpelli che sono stati via via posti.

Dal punto di vista fiscale gli scaglioni previsti per gli investimenti in beni materiali 4.0 sono:

  • aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022 per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • aliquota del 30% nel 2021 e 20% nel 2022 dai 2,5 milioni ai 10 milioni di euro;
  • aliquota del 10% nel 2021 e 2022 dai 10 ai 20 milioni di euro;
  • aliquota dello 0% oltre i 20 milioni di euro.

Il periodo di utilizzo del credito di imposta (“periodo minimo” secondo diverse interpretazioni che riporteremo in un prossimo articolo) generato da questo tipo di investimenti è di 3 anni, ossia si potrà utilizzare un massimo del 33,33% ad anno del credito totale generato (al contrario del minimo di 5 anni in cui si considerava spendibile la precedente agevolazione).

Vige l’obbligo della perizia giurata per beni del valore superiore ai € 300.000,00 mentre per valori inferiori di cespiti si può anche ricorrere a una autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’azienda (che noi suggeriamo di fare solo qualora si conosca al meglio quanto si va a dichiarare).

 

Beni immateriali 4.0

Il credito d’imposta associato a tali beni (inclusi Software 4.0), per l’intero biennio di proroga del piano, sale al 20% (dal 15% della legge 160/19), con un massimale che passa da 700 mila euro a 1 milione di euro.

L’aliquota è prevista senza variazioni per tutto il biennio 2021-2022.

 

Massimale di spesa per beni immateriali 4.0 

La formulazione del comma 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020, con indicazione di un unico periodo di effettuazione degli investimenti in beni immateriali inclusi nell’allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017, dal 16.11.2020 al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023 su prenotazione, in relazione al quale spetta un credito “nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro” potrebbe indurre a considerare un massimale di spesa unico sul biennio con effetto penalizzante sugli investimenti in software 4.0.

Riassunto dei periodi di investimento e massimali di spesa

Tipo di bene

Periodo investimento

Aliquota e tetto di spesa

Beni materiali e immateriali ordinari 16.11.2020
31.12.2021
  • 10%
  • 15% smart working
  • Fino a 2 milioni di euro (materiale)
  • Fino a 1 milione di euro (immateriale)
01.01.2022
31.12.2022
  • 6%
  • Tetto 2 milioni di euro (materiale)
  • Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0 16.11.2020
31.12.2021
  • 50% fino a 2,5 milioni di euro
  • 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro
  • 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
01.01.2022
31.12.2022
  • 40% fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro
  • 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
Beni immateriali 4.0 16.11.2020
31.12.2022
20% fino a 1 milione di euro

 

Adempimenti e diciture da riportare sulle fatture

  1. Comunicazione al MISE: In analogia a quanto già previsto dalla Legge 160/19, il comma 1059 della Legge 178/20 prevede che, al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure debbano effettuare una comunicazione al MISE attraverso un apposito modulo. Apposito decreto direttoriale di tale Ministero saranno sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
    Il MISE ha chiarito che l’eventuale inosservanza dell’obbligo non è causa di decadenza del beneficio.Per la cronaca, ad oggi, il modello per gli investimenti del 2020 non è ancora stato pubblicato.
  2. Dicitura sulla documentazione di acquisto: Il comma 1062, in analogia con la precedente legge, prevede che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 ossia bisognerà chiedere al fornitore di scrivere nella causale della fattura una dicitura del tipo “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178/2020” per i beni materiali o immateriali,  o  “Spese agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178/2020” per spese accessorie (es. collegamenti di rete funzionali all’installazione del bene).
    Nel caso in cui il fornitore omettesse la causale o la dicitura fosse scorretta, l’errore può essere sanato secondo le indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate e che abbiamo riportato qui.
  3. Perizia o Autocertificazione:  In continuità con tutte le precedenti leggi “4.0” che si sono finora susseguite, il comma 1062 prevede per valori dei beni superiori ai € 300.000,  l’obbligo di una perizia asseverata (“semplice” per la Legge 160/19, “giurata” per le precedenti) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso di beni di valore inferiore ai € 300.000 la perizia asseverata può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.Ci preme sottolineare che:
    • È facoltà dell’acquirente richiedere una perizia anche per beni inferiori a € 300.000 mentre sopra i € 300.000 è un obbligo
    • Qualora si opti per l’Autocertificazione è bene essere sicuri di conoscere nel dettaglio quanto si autocertifica (categorizzazione del bene, requisiti tecnici di legge, come questi vengono rispettati, etc.) evitando alcune “insidie” di qui abbiamo già parlato a suo tempo in questo articolo.

 

Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97) con codici dedicati e pubblicati dall’Agenzia delle Entrare, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo;
  • nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

Casi particolari:

  • Interconnessione successiva al periodo di acquisto
    Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” per la parte spettante.Nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito “generale” nell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d’imposta “4.0”, spettante al netto della quota di credito già fruita in precedenza, decorre un nuovo quinquennio (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).
  • Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
    Il credito d’imposta in commento non è soggetto:
    • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
    • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34 della L. 388/2000);
    • al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).
  • Impossibilità di cedere/trasferire il credito d’imposta
    La cedibilità del credito era stata allo studio per l’inserimento nella legge per il 2021 e inserita in un maxi-emendamento che però non è stato approvato, pertanto il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Investimenti in Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green 

Per gli investimenti in ricerca e sviluppo il credito d’imposta riconosciuto passa dal 12% al 20%, con massimale da 3 milioni a  4 milioni di euro; per gli investimenti in innovazione tecnologica,  design e ideazione estetica il credito d’imposta riconosciuto è del 10% con massimale di 2 milioni di euro; per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi allo scopo di ottenere una transizione ecologica (Green) e digitale, il credito d’imposta riconosciuto è del 15% con massimale di 2 milioni di euro.

Calcolo del limite di 5 milioni di euro per la fruizione in unica soluzione del credito d’imposta 

La Legge di Bilancio 2021 non precisa con riferimento a quale periodo d’imposta quantificare il volume di ricavi o compensi da parametrare al tetto di 5 milioni di euro per aversi l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale (possibile sia per imprese, sia per esercenti arti o professioni in caso di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021). 

Operatività effettiva del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione/interconnessione del bene 

Se da un lato le nuove disposizioni sulla modalità di fruizione del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione (per beni ordinari o per beni 4.0 in misura ridotta) o interconnessione (per beni 4.0) renderebbero già compensabile la prima quota di credito in relazione ad investimenti perfezionatisi a fine 2020 o inizio 2021, l’effettiva operatività della misura resta subordinata ad una prossima istituzione del relativo codice tributo.


Credito d’imposta Formazione 4.0

Si consente all’impresa di utilizzare il nuovo Credito d’imposta Formazione 4.0 per le spese sostenute in formazione dei dipendenti e degli imprenditori nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).

 Link alla pagina di Transizione 4.0 per il 2021 del MISE

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