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Transizione 4.0 e Legge di Bilancio 2022


Vediamo insieme le principali novità apportate dalla nuova Legge di Bilancio per quanto concerne il tema Industria 4.0
Transizione 4.0 e Legge di Bilancio 2022

Il 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 234 la cosiddetta Legge di Bilancio 2022 che, come già noto, estende gli incentivi previsti dal piano Transizione 4.0 fino al dicembre 2025 con la corrispondente estensione a giugno 2026 per dare la possibilità di consegne tardive dei beni.

Visto l’ampio orizzonte temporale, la legge consentirà alle imprese di pianificare i propri investimenti per un periodo più esteso rispetto alle leggi precedenti (soprattutto la 232/16, la 205/17, la 145/2018 e la 160/19) e quindi di poter pianificare e sviluppare in modo più completo la progettualità aziendale in termini di investimenti su più annualità. Va notato che per gli investimenti che saranno effettuati a partire dal 2023, l’intensità delle agevolazioni sarà ridotta al 20% 

Aliquote delle agevolazioni

Per gli investimenti già in essere, ossia per anticipi già pagati o installazioni già attive, il riferimento è alla legge vigente al momento dell’effettuazione dell’investimento. Vediamo quali sono le agevolazioni previste per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Negli anni è prevista la graduale riduzione dell’entità delle agevolazioni, con una prima riduzione nel 2022 rispetto al 2021 e poi via via a calare sia per gli investimenti in beni materiali che in beni immateriali. Da ricordare che, per questi ultimi, è prevista anche l’agevolazione per la modalità di fruizione in cloud computing, per quanto riguarda la quota imputabile per competenza dell’annualità in esame, secondo quanto stabilità dal comma 1058-ter. 

Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 o al 30/06/2023 se con prenotazione, ossia versamento di almeno il 20% del valore dell’investimento, entro il 31/12/2022. Se non ci saranno aggiornamenti o variazioni, il credito derivante dall’acquisto di beni strumentali ordinari (6%), a partire dal 01/01/2022 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

Tipologia di bene

Tetto di spesa complessivo

Aliquota credito d’imposta

Beni materiali e immateriali ordinari (ossia NON 4.0)

Beni materiali fino a 2 milioni di euro

6%

Beni immateriali fino a 1 milioni di euro

Beni materiali 4.0 (rif. Allegato A)

fino a 2,5 milioni di euro

40%

da 2,5 a 10 milioni di euro

20%

da 10 a 20 milioni di euro

10%

oltre 20 milioni

0%

Beni immateriali 4.0 (rif. Allegato B compresi i beni in modalità di cloud computing)

fino a 1 milione di euro

20%

Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2023 o al 30/06/2024 se con prenotazione, ossia versamento di almeno il 20% del valore dell’investimento, entro il 31/12/2023:

Nel 2023 scomparirà l’agevolazione riconosciuta per i beni ordinari (ossia “NON 4.0”) e le percentuali di agevolazione calcolate sui valori dei cespiti verranno dimezzate, con l’eccezione degli investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni relative al paradigma Industria 4.0

Tipologia di bene

Tetto di spesa complessivo

Aliquota credito d’imposta

Beni materiali 4.0 (rif. Allegato A)

fino a 2,5 milioni di euro

20%

da 2,5 a 10 milioni di euro

10%

da 10 a 20 milioni di euro

5%

oltre 20 milioni

0%

Beni immateriali 4.0 (rif. Allegato B compresi i beni in modalità di cloud computing)

fino a 1 milione di euro

20%

 Investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 o al 30/06/2025 se con prenotazione, ossia versamento di almeno il 20% del valore dell’investimento, entro il 31/12/2024)

Nel 2024 rimarranno invariate le aliquote di agevolazione per i beni materiali ma verrà ridotta del 5% l’aliquota per investimenti in software et similia.

Tipologia di bene

Tetto di spesa complessivo

Aliquota credito d’imposta

Beni materiali 4.0 (rif. Allegato A)

fino a 2,5 milioni di euro

20%

da 2,5 a 10 milioni di euro

10%

da 10 a 20 milioni di euro

5%

oltre 20 milioni

0%

Beni immateriali 4.0 (rif. Allegato B compresi i beni in modalità di cloud computing)

fino a 1 milione di euro

15%

Investimenti effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025 o al 30/06/2026 se con prenotazione, ossia versamento di almeno il 20% del valore dell’investimento, entro il 31/12/2025):

Anche in questo caso continua il taglio dell’agevolabilità degli investimenti in beni immateriali con un altro -5% rispetto all’anno precedente, mentre risultano invariate le aliquote sui beni immateriali.

Tipologia di bene

Tetto di spesa complessivo

Aliquota credito d’imposta

Beni materiali 4.0 (rif. Allegato A)

fino a 2,5 milioni di euro

20%

da 2,5 a 10 milioni di euro

10%

da 10 a 20 milioni di euro

5%

oltre 20 milioni

0%

Beni immateriali 4.0 (rif. Allegato B compresi i beni in modalità di cloud computing)

fino a 1 milione di euro

10%

 

Oneri documentali: dicitura in fattura

Il comma 44 dell’articolo 1 della Legge 234 indica la modifica di diversi riferimenti ai commi della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) per adeguarli all’aggiornamento delle misure agevolative, soprattutto per la sostituzione del riferimento del comma 1058 con il comma 1058-ter. 

Riportiamo alcuni esempi di dicitura da riportare in fattura (non vincolanti e non “ufficiali”):

  • Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della legge 30/12/2020 n. 178 come aggiornata dalla legge 234/21 Art.1, comma 44

  • "Beni agevolabili ai sensi dell’Art.1 commi da 1051 a 1063-ter della Legge 178/20 come aggiornata dalla legge 234/21 Art.1, comma 44

Perizia o autocertificazione

Come nella precedente legge, per investimenti superiori ai  300.000 è richiesta una perizia asseverata (o giurata) oppure una attestazione di conformità rilasciate da un perito abilitato o da un ente di certificazione, che provi che i beni inseriti nel processo aziendale possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla legge. 

Per gli investimenti inferiori ai  300.000 la perizia/attestazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda beneficiaria delle agevolazioni.

Comunicazione al MISE: obbligo o facoltà?

Nella legge 234/21 non sono presenti eccessivi chiarimenti riguardo all’invio della comunicazione degli investimenti al MISE (per ciascun periodo di imposta agevolabile) nel senso che il riferimento di legge rimanda al comma 1059 della Legge 178/20 che recita:

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità̀ e i termini di invio della comunica- zione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.” 

Nel 2020 questa comunicazione veniva data come obbligatoria ma, pragmaticamente, visto che il modello di comunicazione è stato diffuso solo a ottobre 2021, è stato chiarito che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativaEd è stato ribadito “che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invioSi suppone quindi che tale comunicazione rimanga suggerita e consigliabile “in ottica collaborativa” ma non obbligatoria.

Cumulabilità

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e risulta cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per gli investimenti nel Mezzogiorno o la Nuova Sabatini) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto.

Ragioneria dello Stato il 31/12/21 ha diffuso la circolare numero 33 nella quale spiega che non esiste nessun divieto di cumulo tra le misure finanziate con le risorse  del PNRR e altri incentivi per gli stessi investimenti, ma soltanto un divieto di doppio finanziamento, quindi soffermandosi e operando un distinguo tra i concetti di “doppio finanziamento e cumulabilità.

Altre misure: nuova Sabatini 

La misura, rifinanziata dalla legge 234/21, sostiene gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese mediante un contributo a sostegno degli interessi pagati per il finanziamento avviato per l’acquisto di beni strumentali all’attività dell’impresa.

Scompare però la possibilità di fruire dell’incentivo in un’unica quota per investimenti sopra i  200.000, mentre rimane valida per finanziamenti di valore inferiore a questa soglia. Questa tipologia di misura offre un beneficio finale del 10% sui beni rientranti negli allegati A e B.

Agevolazioni software

In considerazione del fatto che il software e le varie piattaforme correlate agli investimenti in Industria 4.0 hanno assunto una rilevanza fondamentale per l’implementazione stessa del paradigma 4.0, ci appare un po’ in controtendenza la scelta del legislatore di decrementare via via le agevolazioni previste per gli investimenti immateriali.

A livello industriale il software è onnidirezionale e si sviluppa a livello orizzontale e verticale, considerando anche che una delle tecnologie abilitanti è appunto la “Horizontal & Vertical Integration”. I moderni software aziendali e industriali possono interconnettere e integrare, due parole fondamentali in tutto quello che attiene al soddisfacimento dei requisiti di legge per la fruizione delle agevolazioni previste da Industria/Impresa/Transizione 4.0, i vari ambiti applicativi aziendali come i sistemi di progettazione, la produzione, la logistica e l’automazione, o come i CRM, i sistemi gestionali, gli ERP e così via.

Questo anche in considerazione della cosiddetta piramide dell’automazione (o dell’informazione) che può essere declinata e dettagliata in 3, 4 o più livelli, che rappresenta un riferimento fondamentale e di cui dovrebbe essere verificata e attivata una presenza pervasiva nei sistemi informativi dell’azienda per supportarla nell’evoluzione del proprio processo e renderle maggiormente produttiva, competitiva, flessibile, efficace, efficiente e portarla anche allo sviluppo di possibili nuovi modelli di business (p.es. la c.d. “servitizzazione”).

Dal punto di vista pratico una delle maggiori differenze tra la terza e la quarta rivoluzione industriale è stata quella di considerare la raccolta dei dati, la loro trasmissione, la loro condivisione e analisi come punto fondamentale di valore per il miglioramento dei processi.

Infatti, se dal punto di vista dell’automazione, della capacità computazionali e dell’intelligenza a bordo macchina, al netto di miglioramenti che sono comunque stati operati con l’avanzare della tecnologia, è sotto il profilo delle possibilità offerte dai software e dalle piattaforme di elaborazione dei dati che si è percepito un forte aumento delle possibilità offerte dalla valorizzazione dei dati di processo.

A fronte di un’importanza così marcata della componente software rimane appunto il fatto che le aliquote di agevolazione sui beni immateriali siano sempre state piuttosto ridotte rispetto alle corrispettive sui beni materiali, forse perché un software rimane perlopiù intangibile rispetto alla materialità di un macchinario che risulta per questo più facilmente individuabile e verificabile.

Inoltre i software e le piattaforme oggetto di agevolazione sono rimasti quelli afferenti all’ambito della progettazione e della produzione, mentre un’integrazione spinta verso il vertice della piramide, quindi sistemi gestionali e ERP, avrebbero supportato maggiormente le aziende per digitalizzare completamente l’intera catena del valore aziendale, dalla produzione fino alla gestione del rapporto con il cliente.

Formazione 4.0 

La misura incentivante sulla formazione al momento continuerà ad essere operativa solo fino al 2022Nella nostra esperienza non è stato finora infrequente il presentarsi di un’innovazione del processo produttivo rappresentata da investimenti in macchinari a cui non ha fatto da contraltare l’investimento in formazione del personale addetto all’utilizzo dei macchinari stessi, limitando così i ritorno dell’investimento e l’evoluzione dell’operatività del processo, rappresentandone anzi in taluni casi un gravame risolto con successivi interventi, una volta presa coscienza della distonia rappresentata da un macchinario evoluto, integrato nel processo produttivo, governato però dal un operatore non formato e non più all’altezza del mutato contesto produttivo.

La formazione è strettamente indispensabile allo sviluppo delle aziende e all’acquisizione di nuove competenze per un miglioramento eterogeneo e senza lacune nel delinearsi del rinnovato processo produttivo aziendale, in senso lato.

Su questi due punti sarebbe importante una presa di coscienza del legislatore e una correzione e integrazione delle opportunità agevolative nei confronti delle aziende.

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