Trasferimento di quote da Fondo Tesoreria Inps ad altro Fondo


Le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria presso Inps non possono essere trasferite verso altri Fondi di previdenza complementare
Trasferimento di quote da Fondo Tesoreria Inps ad altro Fondo

 

Fondo di Tesoreria INPS. E’ possibile trasferire le quote accantonate nel Fondo presso altro Fondo di Previdenza complementare?

Il Fondo di Tesoreria, istituito presso l’Inps (art. 1 c. 755, L. n. 296/2006) è finalizzato alla erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto (TFR), previsto dall’art. 2120 cc.

Esso costituisce una gestione di natura previdenziale, per l’effetto le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità e non possono essere trasferite presso un Fondo di Previdenza complementare, al quale il lavoratore abbia deciso di aderire. Lo ha chiarito l’Inps con messaggio n. 413 del 4/2/2020.


Riferimenti normativi

L’art. 1, comma 755 L. 296/2006 ha istituito presso l’Inps il Fondo di Tesoreria, per la erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto (TFR).

Il relativo funzionamento ha efficacia con riguardo ai periodi di paga decorrenti dal 1/1/2007, ed è riferito ai datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Il contributo deve essere versato obbligatoriamente, con cadenza mensile.

Il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale, pertanto le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità.

Sotto altro aspetto, l’art. 14 Dlgs 252/2005 ha introdotto l’istituto della “portabilità”, secondo cui “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica…”.

Ne discende che agli iscritti alle gestioni di previdenza complementare è consentito di scegliere il fondo di previdenza di destinazione.


I chiarimenti dell’Inps in ordine alla possibilità di trasferire le quote di TFR accantonate presso il Fondo di tesoreria INPS presso altro Fondo di previdenza complementare

L’Inps, con messaggio n. 413 del 4/2/2020, ha chiarito che l’istituto della “portabilità” delle quote di TFR di cui al cit. art. 14 D.lgs. 252/2005, non può trovare applicazione laddove le dette quote siano accantonate al Fondo di Tesoreria.

Se è pur vero che il legislatore, con l’istituto della “portabilità” ha inteso favorire il trasferimento delle quote di TFR da una gestione di previdenza complementare ad un’altra, la facoltà di trasferire le quote di TFR dal Fondo di Tesoreria ad altro fondo di previdenza complementare non è prevista dalla legislazione in materia.

Ne discende che le richieste di portabilità di quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria verso altri Fondi Pensione non saranno accolte dall’Inps.

 

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di Avv. Emanuela Manini

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